Diritto annuale
Il diritto annuale, regolamentato dal D.M. 359/01, è il tributo che tutte le imprese, attive o inattive, iscritte o annotate nel Registro delle Imprese ed i soggetti iscritti al REA devono versare ogni anno alla Camera di Commercio competente territorialmente (art. 18 della L. 580/93 come modificato dal comma 19 dell'art. 1 del D. Lgs 23/2010) e deve essere corrisposto alla Camera di Commercio presso cui ha sede l'impresa e alle Camere di Commercio presso cui sono ubicate eventuali unità locali o sedi secondarie.
Il diritto annuale è dovuto per anno solare e non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno. Pertanto, è dovuto interamente da chi risulta iscritto o annotato nel Registro delle Imprese e nel R.E.A. anche solo per un giorno dell'anno di riferimento.
Il mancato pagamento del diritto annuale comporta:
- il blocco al rilascio di certificati del Registro imprese a partire dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento (art. 24 comma 35 della L. 449/97 come modificato dall'art. 17 della L. 133/99)
- mancato rilascio gratutio della CNS al primo rilascio
- impossibilità ad accedere all'erogazione dei contributi camerali e del sistema camerale