Camera di mediazione di Padova


La Camera di mediazione di Padova (iscritta al n° 14 del Registro degli Organismi di mediazione presso il Ministero della Giustizia) è autorizzata a gestire le procedure di mediazione previste dal D.Lgs 28/2010 "Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali". 

La mediazione - svolta grazie all'intervento di un mediatore imparziale - consiste sia nel cercare tra le parti un accordo amichevole per risolvere la controversia, sia nel formulare una proposta per risolvere la stessa.

La mediazione può essere richiesta per controversie di natura economica, civile e commerciale, relative a diritti disponibili.

La mediazione è obbligatoria per alcune materie (diritti reali, locazione, comodato, affitto di azienda, divisioni, successioni, responsabilità medica e sanitaria, diffamazione, condominio, contratti bancari, finanziari e assicurativi, patti di famiglia; dal 30/6/2023 anche per associazione in partecipazione, consorzio, contratti di rete, contratti d'opera, franchising, contratti di somministrazione, subfornitura e società di persone) per le quali è condizione di procedibilità per l'esercizio in giudizio della relativa azione.

Dal 30 giugno 2023 sono in vigore le nuove norme sulla mediazione introdotte nel decreto legislativo nr. 28/2010 dal d. lgs. 149/2022 (Riforma Cartabia).

In sintesi, le novità riguardano:

  • eliminazione del primo incontro di programmazione/informativo (il primo incontro è già un incontro effettivo);
  • di conseguenza, diversa articolazione delle spese per il primo incontro e per gli incontri successivi;
  • convocazione dell’incontro tra i 20 e i 40 giorni dal deposito della domanda e durata complessiva del procedimento di 3 mesi, prorogabile di ulteriori 3 con atto scritto;
  • legittimazione dell’amministratore condominiale ad attivare o partecipare alla mediazione senza necessità di una preventiva delibera condominiale.

Può comunque essere tentata in ogni altra materia attraverso una mediazione volontaria.

La mediazione si avvia depositando una domanda compilata secondo il modello disponibile nel sito a cui va allegata la documentazione indicata nel modello medesimo.

In caso di utilizzo del file PDF, si prega di verificare che il testo inserito nei campi "Oggetto della controversia" e "Ragioni della controversia" sia visibile, specie per testi lunghi; in alternativa, usare il modello in versione ODT oppure DOC oppure allegare un foglio a parte.

La domanda di mediazione deve essere presentata presso un organismo del luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.

Attenzione: salvare il file compilato in formato pdf/a prima di procedere alla firma digitale.

Il deposito della domanda può essere effettuato:

  • via PEC all'indirizzo mediazionepdro@pd.legalmail.camcom.it; la domanda deve essere scansionata separatamente dai documenti di identità e dalla ricevuta di pagamento delle spese di avvio;
  • per via telematica con il servizio ConciliaCamera (che consente l'accesso al fascicolo elettronico della procedura), previa registrazione al portale.

E' necessaria l’assistenza di un avvocato per le mediazioni nelle materie obbligatorie previste dall’art. 5, comma 1 e art. 5-quater del d.lgs. 28/2010.

Per le mediazioni depositate dal 30.6.2023 fino al 14.11.2023 comprese, per il primo incontro sono dovute solo le spese di avvio (€ 40/80 + IVA); si continuano ad applicare le tariffe calcolate secondo il D.M. 180/2010.
Vedi dettaglio tariffe fino al 14.11.2023

Alle domande presentate dal 15.11.2023 si applicheranno le nuove tariffe.
Vedi tabella nuove tariffe mediazione dal 15/11/2023

I tempi delle procedure della mediazione sono riportate nel Regolamento di mediazione.