Tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione all'attività amministrativa, prevenire e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche".

E' l'obiettivo di trasparenza che si pone il d.Lgs. 33/2013 successivamente integrato dal d.lgs 97/2016 che ha introdotto ulteriori specifiche rispetto all'accesso a documenti amministrativi, dati e informazioni.

La principale novità riguarda l'introduzione dell'accesso generalizzato, che amplia la possibilità di accesso agli atti anche per terzi non necessariamente portatori di interessi diretti rispetto al documento stesso.

È il diritto di prendere visione di un determinato documento amministrativo e di ottenerne copia al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale. È riconosciuto a tutti i cittadini che dimostrino di avere un interesse qualificato, diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. (art. 22 Legge 241/90).

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L'accesso civico, previsto dal D.Lgs. n.33/2013, riguarda dati, documenti e informazioni oggetto di obbligo di pubblicazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni (PA) e consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" dei propri siti istituzionali, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati  (art.5, c. 1)

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L’accesso civico generalizzato, introdotto dall'art. 5 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria , nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del suddetto decreto legislativo.

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