La tenuta dell’Albo delle imprese artigiane è una funzione attribuita dalla Regione del Veneto alle Camere di Commercio.L’iscrizione all’Albo è necessaria per l’attribuzione della qualifica di impresa artigiana ed è condizione per la concessione delle agevolazioni, prestiti, finanziamenti a favore delle imprese artigiane.

Avviso
Dal 18 marzo 2015, a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n.2/2015 di modifica della legge sull'artigianato veneto n.67/1987, le Commissioni provinciali per l'artigianato sono soppresse.
Le funzioni amministrative svolte dalle Commissioni provinciali per l'artigianato sono ora attribuite alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che provvedono alla gestione dell'Albo delle Imprese Artigiane nell'ambito della sezione speciale del Registro delle Imprese (L. Regione Veneto n.34/2018).

L’iscrizione all’Albo è necessaria per l’attribuzione della qualifica di impresa artigiana ed è condizione per la concessione delle agevolazioni, prestiti, finanziamenti a favore delle imprese artigiane.

L’iscrizione comporta inoltre:

  • l’annotazione nell’apposita sezione speciale del Registro Imprese con la qualifica di artigiano
  • l'iscrizione del titolare, dei soci lavoranti e degli eventuali collaboratori familiari all'INPS - Gestione artigiani

L’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane è obbligatoria per tutte le imprese che possiedono le caratteristiche prescritte dalla legge n. 443/1985, mentre è facoltativa per le società a responsabilità limitata pluripersonali (SRL) che possiedono i requisiti. Le società per azioni (SPA) ed in accomandita per azioni (SAPA) non possono iscriversi all’Albo delle imprese artigiane.

Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato se essa non è iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane

Lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili che non siano iscritti nella separata sezione di detto Albo

Requisiti oggettivi

E’ artigiana l’impresa che è organizzata ed opera con il lavoro personale, professionale anche manuale dell'imprenditore artigiano e svolge in prevalenza un’attività di produzione di beni, anche semilavorati o di prestazione di servizi.

Sono escluse le imprese che svolgono in prevalenza attività agricole, commerciali di intermediazione di beni o ausiliarie di quest’ultime, di somministrazione di alimenti e bevande, salvo che non siano solo strumentali o accessorie all’ esercizio dell’impresa.

In caso di incertezza sulla natura artigiana dell’attività svolta dall’impresa è possibile richiedere un parere preventivo inviando un quesito all'indirizzo mail pratiche.ri@pd.camcom.it.

Requisiti soggettivi
  • Cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea
  • Cittadino extracomunitario in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità
  • Maggiore età
  • Capacità d’agire
  • Assenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno o part-time superiore a 20 ore settimanali (50%)
  • Possesso dei requisiti tecnico-professionali per le attività regolamentate dalla legge statale (acconciatori, estetisti, panifici, tintolavanderie, impiantisti, autoriparatori, imprese di disinfestazione, derattizzazione, sanificazione, ottici, odontotecnici, autotrasportatori, nido in famiglia, ecc)
  • Inesistenza di condizioni ostative, quando lo prevedono norme specifiche per l’esercizio di alcune attività (ad es. requisiti morali per autoriparatori)
Requisiti dimensionali

Nella pagina di approfondimento sono indicati i limiti dimensionali (numero dei dipendenti) - vedi paragrafo sottostante- che un'impresa non deve superare per essere iscritta all'Albo Imprese Artigiane.

L’iscrizione va comunicata alla Camera di commercio - Albo Imprese Artigiane esclusivamente per via telematica.

L’iscrizione all’Albo decorre dalla data di invio della domanda di iscrizione.
Come stabilito dalla Regione Veneto con Decreto n. 109 del 23/10/2010 è ammessa comunque la possibilità di dichiarare nella domanda la data di inizio dell’attività antecedente alla data di presentazione della domanda, tuttavia non può essere antecedente alla data di inizio attività dichiarata all’Agenzia Entrate.
Per le società, la data di inizio attività dichiarata nella domanda può essere antecedente alla data di presentazione della domanda, tuttavia non può essere antecedente alla data di costituzione della società.

A partire dal 14.5.2010 (Direttiva del Conservatore n. 157/2010) l’iscrizione all’Albo comporta:

  • l’annotazione nell'apposita sezione speciale dell’Albo Imprese Artigiane
  • l'iscrizione al Registro Imprese nella Sezione piccolo imprenditore oppure  nella Sezione ordinaria (se espressamente richiesta dal titolare

Imprenditore individuale

E’ imprenditore artigiano chi esercita personalmente, professionalmente ed in qualità di titolare l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità e gestione e svolge in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

Requisiti

  • Il titolare deve possedere i requisiti tecnico- professionali quando previsti dalla normativa per lo svolgimento della specifica attività
  • Divieto di essere titolare o socio lavorante di due imprese artigiane ovvero collaboratore familiare di altra impresa artigiana.
Società in nome collettivo (SNC)

E' artigiana la SNC in cui la maggioranza dei soci (uno nel caso di due soci) svolge in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e nella quale il lavoro ha funzione prevalente sul capitale.

Per i requisiti vedasi Scheda Sari> Requisiti società di persone

Società in accomandita semplice (SAS)

E' società artigiana la SAS in cui tutti i soci accomandatari partecipano in prevalenza con il proprio lavoro personale, anche manuale, al processo produttivo.

Non è necessario che i soci accomandatari siano in numero superiore a quello degli accomandanti, che possiedano la maggioranza del capitale sociale.

Per i requisiti vedasi Scheda Sari> Requisiti società di persone

Società a responsabilità limitata (SRL)

E' società artigiana la SRL unipersonale in cui l’unico socio svolge in prevalenza lavoro personale, anche manuale nel processo produttivo.

Le SRL pluripersonali hanno la facoltà - non l'obbligo - di iscriversi all’Albo Imprese Artigiane quando possiedono i requisiti prescritti dalla normativa. Successivamente all'iscrizione, è possibile chiedere la cancellazione solo in caso di perdita di uno o più dei requisiti prescritti. Non è quindi possibile la cancellazione per volontà dei soci.

Per i requisiti vedasi scheda Sari > Requisiti società di capitali

Società cooperative

E' società artigiana la società cooperativa in cui la maggioranza dei soci svolge in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

Per i requisiti vedasi scheda Sari> Requisiti società cooperative

Consorzi e società consortili

I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane sono iscritti in una separata sezione dell’Albo Imprese Artigiane. L'iscrizione è obbligatoria solo per i consorzi composti da sole imprese artigiane.
Sono comunque iscrivibili i consorzi misti (imprese artigiane con imprese di piccole e medie dimensioni) quando:

  • le imprese artigiane detengono la maggioranza degli organi deliberanti (assemblea ed organo amministrativo)
  • le imprese non artigiane sono inferiori ad 1/3 del totale

In questo caso i soci del consorzio non vengono iscritti alla previdenza INPS artigiana in quanto lo sono già come titolari di imprese artigiane.
I consorzi e le società consortili devono comunicare:

  • annualmente le cessazioni e le modificazioni nello stato di fatto e di diritto delle imprese associate intervenute successivamente all’iscrizione, inclusa la perdita di requisiti artigiani
  • la cessazione del consorzio o della società consortile
Società per azioni (SPA) e per accomandita per azioni (SAPA)

Le società per azioni (SPA) ed in accomandita per azione (SAPA) non possono iscriversi all’Albo delle imprese artigiane. Quando una società iscritta all'Albo Imprese Artigiane si trasforma in SPA o SAPA  deve chiedere la cancellazione

L’impresa artigiana può avvalersi della prestazione d’opera di personale dipendente diretto personalmente dall’imprenditore artigiano o da soci, sempre che non superi i seguenti limiti dimensionali.

Lavorazioni non in serie: Massimo di 18 dipendenti compresi gli apprendisti, che devono essere massimo 9. 
Il numero massimo dei dipendenti può essere elevato a 22 dipendenti solo se le unità aggiuntive sono apprendisti.

Lavorazioni in serie non del tutto automatizzate: Massimo 9 dipendenti, compresi gli apprendisti, che devono essere massimo 5. Il numero massimo può essere elevato a 12 solo le unità aggiuntive sono apprendisti.

Lavorazioni artistiche e tradizionali: Massimo 32 dipendenti compresi gli apprendisti, che devono essere massimo 16.
Il numero massimo può essere elevato a 40 dipendenti solo se le unità aggiuntive sono apprendisti.

Trasporto: Massimo 8 dipendenti.

Costruzioni edili: Massimo 10 dipendenti compresi gli apprendisti, che devono essere massimo 5.
Il numero massimo può essere elevato a 14 solo se le unità aggiuntive sono apprendisti.

Modalità di calcolo dei dipendenti

Si calcolano:

  • Tutti i dipendenti indipendentemente dalla mansione svolta (lavoratori part-time in proporzione all’orario di lavoro)
  • Apprendisti
  • Collaboratori familiari
  • Soci artigiani tranne uno

Non si calcolano:

  • Il titolare 
  • Apprendisti passati in qualifica per due anni
  • Lavoratori a termine in sostituzione degli assenti con diritto alla conservazione del posto
  • Associati in partecipazione
  • Lavoratori a domicilio fino ad 1/3 dei lavoratori non apprendisti
  • Portatori di handicap
  • Dipendenti con contratto di formazione lavoro
  • Lavoratori interinali

Mantengono l’iscrizione all’Albo coloro che hanno superato il tetto dei dipendenti fino ad un massimo del 20% per un periodo non superiore a 3 mesi nell’anno solare.

I familiari:

  • del titolare dell'impresa individuale
  • dei soci lavoranti nelle società in nome collettivo (Snc), società a responsabilità limitata (Srl) e società cooperative
  • dei soci accomandatari nelle società in accomandita semplice (Sas)

che svolgono la loro attività nell’impresa in maniera abituale e prevalente possono essere iscritti all’Albo Imprese Artigiane come collaboratori familiari.

Sono iscrivibili il coniuge, i parenti fino al 3° grado e gli affini fino al 2° grado come descritti nelle seguenti tabelle.

Parenti iscrivibili del titolare, del socio lavorante e del socio accomandatario (Parente/Grado di parentela):

  • Padre e madre / 1° grado
  • Figli / 1° grado
  • Nonni / 2° grado
  • Nipoti (figli di figli) / 2° grado
  • Fratelli e sorelle / 2° grado
  • Bisnonni / 3° grado
  • Pronipoti (figli dei figli dei figli) / 3° grado
  • Nipoti (figli di fratelli e sorelle) / 3° grado
  • Zii (fratelli e sorelle dei genitori) / 3° grado

Affini iscrivibili del titolare, del socio lavorante e del socio accomandatario (Affine /Grado di parentela):

  • Suoceri / 1° grado
  • Nuora e genero / 1° grado
  • Nonni del coniuge / 2° grado
  • Cognati (fratelli e sorelle del coniuge titolare/socio) / 2° grado
  • Cognati (coniuge del fratello o della sorella del titolare/socio) / 2° grado

Per convivenze di fatto - unioni civili vedasi scheda SARI

Collaboratore familiare extracomunitario
Se il collaboratore familiare per il quale si comunica la partecipazione all'attività dell'impresa è cittadino extracomunitario occorre allegare copia del permesso di soggiorno in corso di validità, oppure altro titolo legittimante la sua permanenza sul territorio nazionale.
Se il permesso è in corso di rinnovo allegare copia del talloncino della raccomandata inviata al Centro Servizi Amministrativi di Roma attraverso Poste Italiane in modo che siano leggibili la data di invio, il codice identificativo e la password. Se è stato rilasciato un permesso di soggiorno elettronico (PSE) senza indicazione del motivo di soggiorno allegare una dichiarazione sostitutiva di certificazione che certifichi il motivo del rilascio.

In caso di invalidità, morte o intervenuta sentenza che dichiari l’interdizione o l’inabilitazione dell’imprenditore artigiano, l’impresa può conservare, su richiesta, l’iscrizione all'Albo imprese artigiane, anche in mancanza di uno dei requisiti prescritti dalla legge quadro per l’artigianato, per un periodo non superiore a 5 anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, se l’esercizio dell’impresa viene assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell’imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

La richiesta di assunzione di gestione dovrà essere presentata dal coniuge e/o dai figli. 

E' necessario allegare alla pratica una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale tutti gli eredi si dichiarano tali. 

Nel caso vi siano figli minorenni è inoltre necessario allegare copia dell’autorizzazione alla prosecuzione dell’attività di impresa da parte del Tribunale su parere del giudice tutelare ai sensi dell’art. 320 comma 5 del codice civile.
In caso di invalidità, interdizione o inabilitazione è necessario allegare copia del provvedimento accertante rispettivamente l’invalidità, l’interdizione o l’inabilitazione.

Qualora per l’esercizio dell’attività svolta dall’impresa siano richiesti dei requisiti tecnico-professionali, e chi assume la gestione come lavorante non li possieda personalmente, potrà essere individuato all’interno dell’impresa un dipendente o altro soggetto immedesimato con essa in possesso dei requisiti. 

Obbligo comunicazione nominativo responsabile tecnico delle imprese esercenti l’attività di acconciatore o di estetista.

Dal 14 settembre 2012 obbligatorio comunicare al REA il nominativo del responsabile tecnico
Con l'entrata in vigore degli articoli 15 e 16 del D.gls. 147/2012 diventa obbligatoria la comunicazione del nominativo del responsabile tecnico al REA. 
In Veneto tale comunicazione era già stata prevista, ma subordinata alla modifica dei regolamenti comunali.
Dal 14 settembre la comunicazione diventa invece obbligatoria a prescindere da quanto indicato nei regolamenti comunali.

Con D.G.R. n. 440 del 23 febbraio 2010 la Regione Veneto ha emanato lo schema tipo del regolamento comunale relativo all’attività di acconciatore ed estetista.
L’esercizio di queste attività è subordinato alla presentazione di una SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) da presentare agli uffici comunali del luogo dove si vuole esercitare l’attività con indicazione del soggetto nominato responsabile tecnico.

E' necessario designare per ciascuna sede o unità operativa dell’impresa in cui si esercitano tali attività almeno un responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione professionale per ciascuna tipologia di attività svolta. 
Il medesimo dovrà garantire un’effettiva presenza nei locali dove si esercita l’attività. 
Il regolamento regionale prevede l’obbligo di comunicare anche alla Camera di Commercio la designazione, revoca, variazione dei responsabili tecnici.

Come effettuare la designazione

Modalità con le quali effettuare tale designazione:

  • se viene designato responsabile tecnico il titolare o il socio di società di persone o l’amministratore di società di capitali, la nomina deve essere effettuata compilando il quadro note ed indicando il nominativo del responsabile tecnico e l’attività per la quale viene designato (acconciatore o estetista)
  • se viene designato responsabile tecnico un soggetto diverso da quelli sopra indicati, si dovranno utilizzare le consuete modalità previste per le nomine delle qualifiche REA.

Le funzioni amministrative svolte dalle soppresse CPA (Commissioni provinciali per l'artigianato) sono attribuite alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Avviso
Dal 18 marzo 2015, a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n.2/2015 di modifica della legge sull'artigianato veneto n.67/1987, le Commissioni provinciali per l'artigianato sono soppresse.
Le funzioni amministrative svolte dalle Commissioni provinciali per l'artigianato sono ora attribuite alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che provvedono alla gestione dell'Albo delle Imprese Artigiane nell'ambito della sezione speciale del Registro delle Imprese.

Ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 34/2018 è possibile presentare ricorso contro le decisioni assunte dal Dirigente di area entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento alla Commissione Regionale per l'Artigianato (CRA).
secondo le modalità indicate dalla Regione Veneto: https://www.regione.veneto.it/web/attivita-produttive/come-presentare-ricorso.

Per le Sanzioni vedasi scheda SARI dedicata: Sanzioni artigianato


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