Termini e modalità di versamento del diritto annuale
Informazioni generali
Le nuove imprese, unità locali e soggetti R.E.A. iscritti in corso d'anno versano il diritto annuale:
- all’atto dell’iscrizione con ComUnica, mediante addebito contestuale alla pratica: in tal caso è necessario che i fondi depositati sul conto prepagato siano sufficienti. Se viene indicato un importo errato rispetto a quello dovuto, verrà rettificato dalla Camera (sempre se i fondi sono sufficienti) e verrà inviata una PEC con l'indicazione dell'avvenuta modifica del diritto annuale addebitato;
- con il modello F24: l'impresa in tal caso sarà tenuta a effettuare il versamento entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o di annotazione.
I soggetti iscritti per trasferimento di sede da altra provincia non devono versare al momento dell'iscrizione, ma dovranno provvedere al versamento, alla scadenza ordinaria, alla Camera in cui erano iscritti all'1/1 (se trasferiti durante il primo anno di vita, avranno già pagato al momento dell'iscrizione all'altra Camera).
I soggetti già iscritti al 1* gennaio (salvo le nuove iscrizioni in corso d'anno e le società con proroga di bilancio e/o esercizio non coincidente con l'anno solare) pagano il diritto annuale, in unica soluzione alla scadenza ordinaria, ovvero entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sul reddito (art. 17 comma 3 lettera a) del D.P.R. 7/12/2001 n. 435 e s.m.i.):
- con il modello F24 o
- attraverso il servizio online pagoPA (disponibile nel portale dedicato diritto.annuale.camcom.it (che consente di determinare l'esatto importo dovuto).
Entro il trentesimo giorno successivo al termine di scadenza, i soggetti obbligati possono effettuare il pagamento della somma maggiorata dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Dopo il trentesimo giorno successivo al termine di scadenza è possibile sanare la violazione commessa, entro un anno dalla scadenza stessa, avvalendosi del ravvedimento operoso.
Nel caso in cui la società usufruisca della proroga di approvazione del bilancio e/o chiuda l'esercizio in una data diversa dal 31/12, il diritto annuale dovrà essere versato rispettando sempre il criterio generale della scadenza del primo acconto delle imposte, ovvero (articolo 17 D.P.R. 7.12.2001 n. 435 e successive modifiche e integrazioni):
- per le società che devono approvare il bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;
- per le società che in base a disposizione di legge approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi, l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio;
- nel caso indicato al punto precedente, se il bilancio non è approvato entro il termine stabilito, l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.
È sempre possibile effettuare il pagamento negli ulteriori 30 giorni successivi, maggiorando gli importi dovuti dello 0,40% (anche in caso di versamento in compensazione con altri tributi).
Nel caso invece di società con esercizio prolungato (ovvero che al momento della costituzione decidano di adottare un esercizio di durata superiore ai 12 mesi), tali soggetti verseranno il diritto dovuto al momento dell'iscrizione, e l'anno successivo - quando il primo esercizio ancora non è terminato - effettueranno di nuovo il versamento per la classe minima di fatturato al momento dell'esazione con scadenza ordinaria. Ciò, di nuovo, per il carattere "annuale" del tributo. Si veda, a proposito, la circolare MAP n. 555358 del 25.7.2003.
Nel caso di passaggio da esercizio coincidente con l'anno solare a infrannuale o viceversa , si applicheranno le consuete regole: ovvero in base al fatturato dichiarato sul modello IRAP anno (n) redditi (n-1) si pagherà il diritto annuale con indicazione dell'anno (n) . Se, a causa di tale passaggio, lo stesso modello IRAP anno (n) redditi (n-1) viene utilizzato per due esercizi consecutivi, in occasione della seconda di tali dichiarazioni si procederà a una rideterminazione complessiva del tributo dovuto alla Camera di Commercio per l'anno (n): ciò proprio per il carattere "annuale" del tributo.
Compilazione del modello F24:
- deve essere indicato il codice fiscale (non la partitia IVA) dell'impresa o soggetto R.E.A.
- gli importi devono essere indicati nella "Sezione IMU e altri tributi locali"
- deve essere compilata una riga per ogni Camera di Commercio in cui l'impresa ha sede e/o unità locali
- codice ente per la camera di commercio di Padova: PD
- codice tributo: 3850
- anno di riferimento: es. 2022
Versamento in compensazione con F24
È possibile effettuare il versamento in compensazione, ovvero utilizzare per il pagamento del diritto annuale dei crediti che l'impresa ha per altri tributi e/o contributi.
Si ricorda che anche se il versamento è con F24 a saldo zero, l'importo del diritto annuale dovrà essere sempre maggiorato dello 0,40% se il pagamento è effettuato entro i 30 giorni successivi alla scadenza ordinaria.
Per le nuove iscrizioni in corso d'anno il versamento entro i 30 giorni successivi alla presentazione dell'istanza/denuncia presentata al Registro delle Imprese non è dovuta la maggiorazione dello 0,40%.
I versamenti effettuati con codice tributo "3851" e "3852" (interessi e sanzioni) non sono compensabili.
Se il modello F24 è con utilizzo di crediti in compensazione, si deve utilizzare unicamente i canali dell'Agenzia delle Entrate (Entratel ecc.); in caso contrario il pagamento potrà essere effettuato anche tramite i servizi di Internet banking del proprio istituto di credito (art. 11, comma 2, D.L. 24.04.2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla L. 23.06.2014 n. 89).
È stato predisposto un sito unico nazionale per il calcolo e (in alternativa al modello F24) il versamento del diritto annuale dovuto a tutte le Camere di Commercio. L'indirizzo internet del sito è dirittoannuale.camcom.it. Per effettuare il conteggio si dovrà:
- inserire il codice fiscale dell'impresa; il sistema verificherà che questa disponga di una casella PEC valida;
- inserire una eventuale seconda mail non certificata, e il dato del fatturato per tutte le imprese che non pagano in misura fissa (società, consorzi, ecc.);
- nella schermata dei risultati del calcolo, usare gli appositi pulsanti se si vuole ricevere via mail i dettagli dei conteggi e/o se si vuole effettuare il pagamento direttamente online;
- dopo aver fatto click su "Paga online", si dovrà scegliere il servizio di pagamento fra le varie banche disponibili, di regola con carta di credito; alcune banche consentono anche l'addebito diretto in conto per i propri correntisti.
Ai sensi del comma 2 dell'articolo 24 del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020, a decorrere dal 1 marzo 2021 non è più possibile effettuare versamenti alla Camera di Commercio Padova con bonifico.
I curatori fallimentari che dovessero versare somme a titolo di diritto annuale derivanti dalla ripartizione dell'attivo fallimentare possono provvedere on-line, senza recarsi presso l'ufficio del diritto annuale camerale utilizzando il Sistema informatizzato dei pagamenti della PA (SIPA).
Collegandosi al link https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAA_PD (specifico per la Camera di Padova) è possibile:
- Selezionare la voce richiesta dalla lista del menu a tendina: "fallimenti";
- Inserire C.F./P.IVA dell'impresa per cui si effettua il versamento oltre ad una breve nota a corredo del pagamento;
- Inserire l'importo che si deve versare;
- Procedere con il pagamento online e ricevere via e-mail la ricevuta del pagamento;
- Inviare copia del pagamento con semplice mail all'ufficio Diritto annuale.
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