Cartelle sanzioni Diritto Annuale
La cartella esattoriale viene inviata a tutte le imprese con irregolarità nei pagamenti del diritto annuale. Vengono inoltre bloccati il rilascio del certificato Registro Imprese e l'accesso ai bandi per contributi camerali.
Come pagare le cartelle
Agenzia Entrate Riscossione mette a disposizione nel portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it i seguenti servizi:
- Situazione debitoria - Consulta e paga (Agenzia Entrate Riscossione)
Il servizio “Situazione debitoria-consulta e paga” è disponibile nell’area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it a cui si accede con le credenziali Spid, Cie e Cns (per gli intermediari fiscali anche con le credenziali rilasciate dall’Agenzia delle entrate). Si tratta di un servizio ad hoc per controllare la situazione debitoria, procedere al pagamento e verificare rateizzazioni e procedure esecutive in corso. - Pagamento online cartelle in area pubblica (Agenzia EntrateRiscossione)
Il servizio consente il pagamento online di cartelle/avvisi o moduli PagoPa inviati dall'Agenzia Entrate Riscossione Agenzia senza necessità di accedere all'area riservata.
Mancato o tardato pagamento
Tutte le imprese che hanno commesso una violazione sul diritto annuale, ovvero che:
- hanno omesso del tutto il versamento;
- hanno effettuato un versamento incompleto;
- hanno effettuato un versamento in ritardo
sono soggette a una sanzione amministrativa tramite emissione di una cartella esattoriale.
Calcolo del tributo residuo
Il tributo residuo iscritto in cartella esattoriale è la differenza fra il dovuto e il pagato.
Se però è presente almeno un versamento nel periodo in cui è previsto il pagamento con 0,40%, il residuo si calcola come differenza fra il dovuto aumentato dello 0,40% e il pagato.
I versamenti effettuati oltre la scadenza con 0,40% (quindi, in ritardo) e privi di un valido ravvedimento vengono anch'essi sottratti ai fini del calcolo del tributo mancante, ma rientrano nella base per il calcolo della sanzione.
Calcolo della sanzione
La sanzione è del 30% sul residuo non versato (come da sezione precedente) e sugli importi già pagati ma in ritardo.
Per il diritto annuale di prima iscrizione (nuove imprese e unità locali), in cui non esiste la possibilità del versamento con 0,40%, la sanzione è del 10% per i primi trenta giorni di ritardo rispetto alla data scadenza e del 30% in tutti gli altri casi.
Le sanzioni possono essere aumentate per gravità della violazione, per personalità del trasgressore e sue precedenti violazioni, per redicidiva come previsto dal regolamento approvato dal Consiglio camerale.
Calcolo degli interessi
Gli interessi sono calcolati con la formula standard Capitale x tasso x giorni : 36500.
La data di partenza è:
- per le nuove imprese e unità locali, lo specifico termine di versamento (30º giorno dopo la protocollazione della domanda di iscrizione);
- per le imprese e unità locali già esistenti, il termine ordinario (scadenza uguale a quella del pagamento del primo acconto delle imposte sul reddito);
- se però è stato effettuato almeno un versamento nel periodo previsto con 0,40%, si parte da questa seconda scadenza.
La data finale per il calcolo degli interessi è:
- il giorno di effettivo pagamento (per quanto già versato ma in ritardo)
- la data di consegna ruoli all'Agente della Riscossione, per i tributi omessi in tutto o in parte.
Il tasso è quello di interesse legale previsto per ogni anno solare dall'articolo 1284 del Codice Civile. Se il periodo comprende giorni di anni diversi, la formula è ripetuta per ogni anno e poi i risultati vengono sommati (metodo della "capitalizzazione semplice").