I protesti sono pubblicati dalle Camere di Commercio nel Registro protesti per un periodo previsto di cinque anni.
Allo scadere del quinquennio la cancellazione avverrà automaticamente, sia per cambiali e tratte che per assegni, anche se i titoli non sono stati pagati e non saranno più visibili nel registro senza alcun intervento.
Questo significa che, per la legislazione attualmente vigente, il protesto sarà come non fosse mai avvenuto.

N.B.. La cancellazione per decorso dei termini non esime il protestato dal pagamento del debito contratto e il creditore potrà sempre attivare le necessarie misure in sede giudiziaria. (art. 3 c.1 L. 480/95 come modificato dall’art. 4 L. 235/2000).

La Camera di Commercio di Padova accetta le domande di cancellazione solo per i protesti levati nella propria provincia.
Per ottenere la cancellazione di protesti levati in altre province occorre rivolgersi alle rispettive Camere di Commercio (vedi elenco Camere di Commercio).

E' possibile presentare le sottoelencate domande di cancellazione dei protesti anche prima dello scadere dei cinque anni direttamente alla Camera di Commercio competente, che è quella che ha già pubblicato o pubblicherà i protesti nel Registro dei protesti in quanto levati nella provincia di competenza.

Per i protesti di assegni (bancari e postali) e di cambiali o tratte accettate pagate oltre i 12 mesi dalla levata del protesto non è prevista la domanda di cancellazione dal Registro protesti per avvenuto pagamento da poter presentare direttamente alla Camera di Commercio, anche se gli assegni vengono pagati subito dopo il protesto, ma bisogna procedere come segue:

  1. dopo che è trascorso un anno solare dall'ultimo protesto, presentare domanda di riabilitazione presso il Tribunale competente per la provincia di:
    - residenza (se il protestato è persona fisica);
    - sede legale (se il protestato è una società);
  2. dopo che il Tribunale ha rilasciato il decreto di riabilitazione, presentare domanda di cancellazione dei protesti già riabilitati alla Camera di Commercio della provincia dove sono stati levati e pubblicati;
  3. in mancanza di tale domanda la Camera di Commercio non potrà cancellare dal Registro protesti i protesti già riabilitati dal Tribunale
  4. la Camera di Commercio, al ricevimento del provvedimento di riabilitazione, su ordine del Tribunale, deve pubblicare la  notizia del provvedimento di riabilitazione nel Registro Protesti e solo dopo potrà procedere alla cancellazione  dei protesti riabilitati quando ne ricorrano le condizioni.

Avvertenze sugli assegni protestati dalle Stanze di compensazione della Banca d'Italia.

Per la cancellazione di assegni (nella maggior parte dei casi postali) protestati dalle Stanze di compensazione della Banca d'Italia di Milano e Roma sono competenti le Camere di Commercio di Milano o di Roma, occorre consultare nei relativi siti Internet le istruzioni nei relativi siti camerali:

L'iscrizione nella CAI ( Centrale di Allarme Interbancaria della Banca d'Italia vedi Banca d'Italia) e la sanzione amministrativa sono conseguenze diverse dal protesto a cui sono assoggettati gli assegni impagati, pagati tardivamente, non autorizzati, irregolari, ecc., in questi casi:
• per gli assegni pagati entro i 60 giorni è possibile, in alcuni casi, evitare l'inserimento nella CAI . Per avere informazioni in proposito è necessario rivolgersi alla Banca o alle Poste dove è aperto il conto corrente;
• per le le sanzioni amministrative previste dalla legge 386/1990, vedi pagina della Prefettura

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