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A chi si rivolge

Al debitore protestato che ha pagato i titoli nei 12 mesi

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Come si fa

Il debitore protestato ha pagato i titoli in banca o al creditore e possiede gli originali di cambiali e tratte accettate che gli sono stati restituiti 

Se il debitore protestato ha pagato i titoli ed è in possesso degli originali delle cambiali o tratte accettate perché al momento del pagamento ne ha ottenuto la restituzione (dalla banca o dal creditore), alla domanda di cancellazione va allegata la seguente documentazione:

  1. domanda in bollo (€ 16,00) compilata e firmata in originale dalla persona (persona fisica) o società, associazione, ecc. protestata (chi rappresenta legalmente la società, l’associazione, ecc. al momento della presentazione della domanda)
  2. fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità di chi firma la domanda e anche dell’eventuale persona incaricata di presentarla (presentatore)  
  3. versamento dei diritti di segreteria pari a € 8 per ogni titolo protestato di cui si chiede la cancellazione.
  4. gli ORIGINALI delle cambiali o delle tratte accettate protestate complete di atti di protesto che devono essere QUIETANZATI secondo le seguenti modalità :
  • QUIETANZA per titolo pagato in mano al creditore che l’ha restituito  dietro l’atto di protesto il creditore deve scrivere la seguente frase: “Titolo pagato in data gg/mm/aaaa comprese le spese di protesto”, sotto la quale ci devono essere timbro e firma della società creditrice o firma del creditore se persona fisica o ditta individuale (in ogni caso il soggetto che rilascia la quietanza deve essere riferibile a uno di quelli già presenti nella girata per l’incasso della cambiale). La firma (con il timbro in caso di società o associazione)  del creditore apposta per la girata all’incasso, dietro il titolo, deve essere distinta da quella successiva apposta per la quietanza. La stessa quietanza può essere rilasciata con dichiarazione a parte, da cui risultino, oltre alla data di pagamento, anche i dati identificativi dei titoli protestati a cui si riferisce (nominativo protestato, data e cifra del protesto, repertorio e ufficiale levatore). Su ogni dichiarazione è prevista una marca da bollo da € 2,00, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 642/1972 - TARIFFA - ALLEGATO A - Parte prima.
  • QUIETANZA per titolo pagato nella Banca che l’ha restituito  dietro il titolo o l’atto di protesto è necessario che la Banca apponga il timbro pagato con il giorno del pagamento.

Il debitore protestato non possiede gli originali di cambiali e tratte accettate protestate perché la banca o il creditore non sono in grado di restituirli se paga i titoli

Se il debitore protestato non può allegare alla domanda di cancellazione gli originali delle cambiali o tratte accettate protestate, perché i titoli non sono più presenti nella Banca d’appoggio e non sono ancora stati riconsegnati al creditore e, quindi, non possono essere restituiti al momento del pagamento, è molto importante in assenza dei titoli NON PAGARE CON CONTANTE o CON BONIFICO ma costituendo in Banca  un deposito infruttifero vincolato al portatore per ogni titolo protestato  ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della L. 235/2000 e dell’ art. 9 del D.P.R. 290/75 (attuativo dell’art. 12 della legge 349/73)

La domanda di cancellazione si presenta con le modalità già indicate ai punti 1-2-3 e ad essa va allegata la seguente documentazione che sostituisce la presentazione dei titoli originali protestati:

  • dichiarazione di avvenuto protesto per ogni titolo protestato da richiedere al pubblico ufficiale che ha levato il protesto (la Banca d’appoggio del titolo conosce il nominativo del pubblico ufficiale a cui rivolgersi) oppure, in alternativa, fotocopie della cambiale e dell’atto di protesto consegnate dalla Banca d’appoggio del titolo
  • dichiarazione originale di attestazione rilasciata dalla Banca dell’avvenuta costituzione del deposito vincolato al portatore del titolo ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 290/1975 (attuativo dell’art. 12 della legge 349/73) dalla quale risulti che è stato pagato l’importo della cambiale o tratta accettata protestata, le spese di protesto ed eventuali interessi o altri oneri dovuti di cui il debitore protestato sia a conoscenza. Ogni dichiarazione si deve riferire a un solo titolo. Su ogni dichiarazione è prevista una marca da bollo da € 2,00, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 642/1972 - TARIFFA - ALLEGATO A - Parte prima.
  • Dopo aver costituito il deposito vincolato per il pagamento del titolo protestato e  prima di presentare la domanda di cancellazione per il protesto alla Camera di Commercio, il debitore deve informare il creditore interessato a quale Banca ritrasmettere il titolo per ottenerne il pagamento. Nella domanda di cancellazione per il protesto il debitore dichiara espressamente: 

ai sensi del D.P.R. 445/2000 art 46 e 47, (Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 12 2000 e a conoscenza dell’art. 75 del D.P.R. 445 del 28 12 2000 circa la decadenza dai benefici in caso di dichiarazione non veritiera ) di averne informato il/i creditore/i.

L’originale del deposito vincolato allegato alla domanda sarà trattenuto dall'ufficio protesti e verificato telefonicamente presso la Banca dove è stato effettuato.

Il debitore protestato non possiede gli originali dei titoli protestati perchè smarriti, rubati o distrutti

Se il debitore protestato ha pagato o pagherà i titoli entro 12 mesi dalla data di levata del protesto ma non potrà allegare alla domanda di cancellazione gli originali delle cambiali o tratte accettate protestate perché i titoli sono stati smarriti, rubati o distrutti,  dovrà provvedere, in primo luogo,  che venga richiesto l’ammortamento dei titoli al Tribunale. 

Dopo che il Tribunale avrà rilasciato il provvedimento di ammortamento dei titoli protestati e lo stesso sarà diventato definitivo, il debitore potrà presentare la domanda di cancellazione dei protesti alla Camera di Commercio seguendo le modalità già indicate ai punti 1-2-3 e allegando la seguente documentazione che sostituisce la presentazione dei titoli originali protestati:

  • dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal debitore protestato di non opposizione al decreto rilasciato dal Tribunale di ammortamento dei titoli protestati, indicando: il Tribunale dove è stata presentata la domanda, nominativo del creditore, dati dei titoli e atti di protesto interessati, gli estremi del provvedimento di ammortamento, la Gazzetta Ufficiale in cui è stato pubblicato e l’esplicita dichiarazione che non vi è stata opposizione di terzi. Quanto dichiarato verrà verificato presso il Tribunale  dall’ ufficio protesti della Camera di Commercio di Padova
  • dichiarazione sostitutiva di atto notorio di avvenuto pagamento del titolo protestato entro 12 mesi dalla levata del protesto rilasciata dal creditore successivamente alla scadenza dei termini per l’ opponibilità di terzi al decreto di ammortamento pubblicato in Gazzetta Ufficiale. La dichiarazione deve essere firmata in originale dal medesimo soggetto creditore che risulta nel provvedimento di ammortamento. Tale dichiarazione deve riportare tutti i dati previsti dalla quietanza al punto 4.a
Cosa si ottiene

Cancellazione dei protesti levati a Padova per cambiali o tratte accettate pagate entro 12 mesi dalla data del protesto

Costi e vincoli

Costi

Modalità di pagamento diritti

con POS o carta di credito direttamente presso lo sportello protesti, se la domanda è consegnata a mano all’ufficio protesti della Camera di Commercio di Padova

oppure

procedere con pagamento online utilizzando il portale SIPA, compilando i campi richiesti come segue:

  • Servizio di interesse: selezionare "Protesti"
  • Indicare nella "Causale" gli estremi della domanda di cancellazione
  • Inserire l'importo da versare
  • Inserire i "dati anagrafici del pagante"

NB: la ricevuta di pagamento rilasciata dal sistema PagoPA deve essere allegata alla domanda di cancellazione da presentare all'ufficio

Tempi e scadenze

L’ufficio protesti ha fino a venti giorni di tempo per esaminare le domande di cancellazione presentate e predisporre il relativo provvedimento (art. 4 c. 3 della legge 77/1955).

In caso di accoglimento della domanda di cancellazione, i protesti già pubblicati nel Registro Protesti saranno cancellati entro 5 giorni dalla data del provvedimento, mentre i protesti non ancora pubblicati nel Registro Protesti saranno cancellati direttamente negli Elenchi ricevuti dai Pubblici Ufficiali e non saranno inseriti nel Registro Protesti.

Modulistica

Ultimo aggiornamento

09-10-2024 11:10

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