Prodotti tessili: etichettatura
Informazioni obblighi produttore ed importatore, sanzioni e novità
Definizione
Prodotto tessile:
- il prodotto grezzo, semilavorato, lavorato, semi manufatto, manufatto, semi confezionato o confezionato, esclusivamente composto di fibre tessili, qualunque sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato.
Fibra tessile, alternativamente:
- un elemento caratterizzato da flessibilità, finezza ed elevato rapporto tra lunghezza e dimensione trasversale massima, che lo rendono atto ad applicazioni tessili;
- una lamella flessibile o un tubo di larghezza apparente non superiore a 5 mm, comprese le lamelle tagliate da lamelle più larghe o da film, fabbricati a base di sostanze che servono per ottenere le fibre elencate nella tabella 2 dell'allegato I al Reg. 1007/2011 e atti ad applicazioni tessili.
Componente tessile:
- una parte di prodotto tessile avente un contenuto di fibre identificabile.
Fibre estranee:
- le fibre diverse da quelle indicate sull'etichetta o sul contrassegno.
Etichettatura:
- l'esposizione sul prodotto tessile delle informazioni richieste tramite l'apposizione di un'etichetta.
Contrassegno:
- l'indicazione delle informazioni richieste sul prodotto tessile mediante cucitura, ricamo, stampa, impronta a rilievo o qualsiasi altra tecnologia di applicazione.
Etichettatura globale:
- l'uso di un'etichetta unica per più prodotti o componenti tessili.
Prodotto assimilato a prodotto tessile:
- i prodotti contenenti almeno l’80% in peso di fibre tessili;
- le parti tessili destinate a rivestimenti per la copertura di mobili, ombrelli, ombrelloni, rivestimenti multistrato per pavimenti, materassi, articoli da campeggio, fodere coibenti di calzature e guanti, le cui parti tessili costituiscano almeno l’80% in peso di tali strati o rivestimenti;
- tutti i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne venga specificata la composizione.
Obblighi del produttore/importatore
Il fabbricante/importatore nel momento in cui immette il prodotto tessile sul mercato garantisce:
- la fornitura dell’etichetta o del contrassegno, indicante i dati e le denominazioni delle fibre di composizione;
in alternativa
- la compilazione del documento commerciale recante i dati di composizione qualora i prodotti tessili siano forniti ad un operatore economico nella catena di fornitura o siano consegnati in esecuzione di un ordine di un’amministrazione aggiudicante di un appalto pubblico di lavori, di forniture e di servizi);
- l’utilizzo delle denominazioni delle fibre identiche a quelle previste nell’allegato I del Reg. n. 1007/2011, senza indicazioni di sigle, in ordine decrescente di peso ed in lingua italiana;
- l’indicazione, nell’etichetta o nel contrassegno, della frase “contiene parti non tessili di origine animale” su prodotti tessili contenenti tali parti al momento della loro immissione e messa a disposizione sul mercato.
Per una panoramica più ampia della materia si invita a consultare la guida
Riferimenti Normativi
- Regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011
- L. 883 del 26 11 1973
- D.P.R. 515 del 30 04 1976
- D.Lgs 194 del 22 05 1999
- Decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 190