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Cosa si ottiene
Prodotti senza obbligo di etichetta o contrassegno
(all. V – Regolamento UE 1007/2011 del 27/09/2011)
- Ferma maniche di camicie,
- cinturini per orologio di materiale tessile,
- etichette e contrassegni,
- manopole di materia tessile imbottite,
- copricaffettiere,
- copriteiere,
- maniche di protezione,
- manicotti non di felpa,
- fiori artificiali,
- puntaspilli,
- tele dipinte,
- prodotti tessili per rinforzi e supporti,
- prodotti tessili confezionati usati dichiarati tali,
- ghette,
- imballaggi esclusi quelli nuovi e venduti come tali,
- articoli di materia tessile di pelletteria e di selleria,
- articoli da viaggio di materia tessile,
- arazzi ricamati a mano, finito o da completare, e materiali per la loro fabbricazione, compresi i fili per ricamo venduti separatamente dal canovaccio e appositamente confezionati per essere impiegati per tali arazzi, chiusure lampo,
- bottoni e fibbie ricoperti di materia tessile,
- copertine di materia tessile per libri,
- giocattoli,
- parti tessili delle calzature,
- centrini composti di vari elementi e con superficie non superiore a 500 cm2,
- tessuti e guanti da forno,
- copriuova,
- astucci per trucco,
- borse in tessuto per tabacco,
- custodia in tessuto per occhiali, sigarette e sigari, accendisigari e pettini,
- custodia per telefoni cellulari e media player portatili con superficie non superiore a 160 cm2,
- articoli di protezione per lo sport ad esclusione dei guanti, necessaires da toeletta e per calzature, articoli funerari, articoli monouso ad esclusione delle ovatte,
- articoli tessili soggetti alle norme della farmacopea europea e recanti una dicitura che vi fa riferimento, bende e fasciature non monouso per applicazioni mediche e ortopediche e articoli tessili d’ortopedia in generale,
- articoli tessili compresi funi, corde e spaghi, fatto salvo il punto 12 dell'allegato VI, destinati normalmente:
a) a essere usati in modo strumentale nelle attività di produzione e di trasformazione dei beni;
b) a essere incorporati in macchine, impianti (di riscaldamento, climatizzazione, illuminazione ecc.) apparecchi domestici e altri, veicoli e altri mezzi di trasporto, o a servire per il funzionamento, la manutenzione e l’attrezzatura dei medesimi, esclusi i teloni e gli accessori in materie tessili per automobili, venduti separatamente dai veicoli; - articoli tessili di protezione e di sicurezza, quali cinture di sicurezza, paracadute, giubbotti di salvataggio, scivoli d’emergenza, dispositivi antincendio, giuppotti antiproiettile, indumenti speciali di protezione (ad esempio protezione contro il fuoco, gli agenti chimici o altri rischi),
- strutture gonfiabili a pressione pneumatica (padiglioni per sport, stand d’esposizione, depositi, ecc), sempre che vengano fornite indicazioni sulle loro prestazioni e caratteristiche tecniche,
- velatura,
- articoli tessili per animali,
- bandiere,
- stendardi e gagliardetti.