Cosa si intende per domanda di marchio internazionale

NEW !!! Bando per aderire al nuovo Fondo a favore delle PMI dei Paesi UE, finanziato e gestito dall’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO)

Con la domanda di marchio internazionale è possibile, attraverso un unico deposito - in una sola lingua - rivolto alla WIPO (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale), richiedere la protezione del segno nei diversi Paesi, europei ed extraeuropei, aderenti al Sistema di Madrid (Accordo di Madrid e/o Protocollo di Madrid). La registrazione internazionale del marchio rende possibile la semplificazione delle procedure di domanda e la riduzione dei costi, permettendo al titolare di un marchio nazionale oppure UE registrato o di una domanda di marchio nazionale oppure UE, di ottenere la protezione in un certo numero di Stati esteri.
È possibile consultare l'elenco aggiornato dei Paesi coperti dalla procedura internazionale nella pagina dedicata sul sito della WIPO. Qualora il Paese o i Paesi di interesse non rientrino tra quelli aderenti alla procedura internazionale, si dovrà procedere con singoli depositi nazionali. Con la procedura internazionale non si ottiene un marchio registrato in tutto il mondo, ma un fascio di marchi nazionali, concessi dagli Uffici preposti dei singoli Stati designati, sulla base delle rispettive normative.

Requisiti per la registrazione

Il presupposto per la presentazione di una domanda di marchio internazionale è il preliminare deposito di una domanda nazionale di base. La registrazione internazionale deve essere richiesta nel Paese di origine dell’impresa. In Italia è possibile rivolgersi alle Camere di Commercio o, a scelta, direttamente all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (servizio di deposito telematico). L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi inoltra la richiesta alla WIPO.

Se si dispone di una registrazione o anche solo di una domanda di registrazione di marchio dell'Unione Europea (già depositata presso EUIPO), la domanda di marchio internazionale deve essere presentata direttamente attraverso EUIPO. La procedura di estensione, infatti, viene richiesta all’Ufficio in cui è stato effettuato il primo deposito. L’estensione del marchio (nazionale o UE) si può fare in qualsiasi momento. Se, tuttavia, viene effettuata nei sei mesi successivi al primo deposito, è possibile usufruire del diritto di priorità ovvero la data del deposito internazionale coinciderà con quella del deposito prioritario.

Nella procedura internazionale, inoltre, per i primi cinque anni di vita, il marchio internazionale segue le medesime sorti del marchio base. Questo significa che qualora il marchio base dovesse cessare di esistere, automaticamente cesserebbe anche il corrispondente marchio internazionale.

Durata della registrazione

Ottenuta la registrazione internazionale, il marchio avrà validità per 10 anni in tutti gli Stati designati e sarà sottoposto alle rispettive legislazioni nazionali.

Istruzioni presentazione domanda o rinnovo di marchio internazionale

Domanda di marchio internazionale basata su un precedente deposito nazionale

La domanda di marchio internazionale basata su un precedente deposito nazionale può essere presentata, personalmente dal richiedente o dal suo mandatario/avvocato, presso l’Ufficio Marchi e Brevetti della Camera di Commercio di Padova che provvede alla relativa trasmissione all’UIBM, il quale, a sua volta, ne cura l’invio alla WIPO.

Tutti i moduli internazionali (MM Forms) e le istruzioni di compilazione sono disponibili sul sito internet della WIPO​: http://www.wipo.int/madrid/en/forms/

Indicazione delle classi merceologiche

E’ necessario riportare quanto già previsto nel deposito nazionale di base, salvo eventuali limitazioni.

Documentazione richiesta

  1. Modulo ministeriale MARINT compilato al computer, stampato, firmato in originale e munito di marca da bollo da 16,00 Euro.
  2. Domanda di registrazione (secondo fac simile allegato). La domanda deve essere firmata dal richiedente o per incarico dal mandatario/avvocato e indirizzata al Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di Roma. La domanda deve contenere l'indicazione del numero di domanda nazionale di base, per il quale si chiede l’estensione internazionale.
  3. Modello MM2 in duplice copia in lingua francese o inglese e in forma dattiloscritta.
  4. Modello MM18 in duplice copia, in forma dattiloscritta, solo se vengono designati gli Stati Uniti d’America (USA).
  5. Modello MM17 in duplice copia, in forma dattiloscritta, se nel deposito si indica l'Unione Europea ​(documento eventuale da presentare solo nel caso in cui si intenda rivendicare la preesistenza dell’identico marchio nazionale già registrato “c.d. seniority claim”).
  6. Ricevuta comprovante l'avvenuto versamento a favore di WIPO delle tasse internazionali dovute, da calcolare sul fees calculator e da versare attraverso le modalità indicate nel sito WIPO.
  7. Il pagamento dell'“F24 - Versamenti con elementi identificativi” relativo al versamento delle tasse nazionali per marchio internazionale (importi nella tabella sottostante) avverrà dopo l'accesso in CCIAA tramite l'apposito F24 consegnato dall'Ufficio.
  8. Versamento di 40,00 Euro per diritti di segreteria a favore di Camera di Commercio di Padova - Ufficio Marchi e Brevetti. Se il depositante intende ricevere copia conforme del verbale di presentazione, dovrà versare ulteriori 3,00 Euro (43,00 Euro in tutto). Per le modalità di versamento dei diritti di segreteria consultare l’apposita sezione del sito “Diritti, Bolli e Tasse”.
  9. n. 1 marca da bollo da 16,00 Euro in aggiunta qualora venga richiesta la copia autentica del verbale di deposito.
  10. Lettera d’incarico in bollo (16,00 Euro), solo ed esclusivamente se il deposito avviene a mezzo mandatario/avvocato.

Delega alla presentazione della domanda qualora la domanda, compilata e sottoscritta dal richiedente, sia consegnata da persona diversa dallo stesso (cfr. fac-simile delega alla presentazione della domanda).

Rinnovazione del marchio internazionale

La registrazione internazionale può essere rinnovata, per periodi di dieci anni, per lo stesso marchio precedente, con riguardo allo stesso genere di prodotti o servizi. Non sono consentite modifiche del marchio inizialmente registrato e non è permesso aggiungere all'elenco nuovi prodotti o servizi. La rinnovazione di un marchio internazionale può essere effettuata nei sei mesi precedenti la sua scadenza e la relativa domanda va depositata entro la data di scadenza del decennio in corso. Trascorso tale periodo, la domanda di rinnovazione può essere presentata nei sei mesi successivi previo pagamento di una soprattassa.

Documentazione richiesta

  1. Domanda (secondo il modello "domanda rinnovo marchio internazionale" allegato), compilata al computer, stampata e munita di marca da bollo da 16,00 Euro. La domanda deve essere firmata dal richiedente o per incarico dal mandatario/avvocato e indirizzata al Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di Roma. La domanda deve contenere l'indicazione del numero di domanda nazionale di base, per il quale si chiede la rinnovazione internazionale.
  2. Modello MM 11 in forma dattiloscritta e nella lingua utilizzata per la prima registrazione internazionale. L’allegazione del modello MM11 non è necessaria se è stato effettuato il rinnovo online e sono stati pagati i costi di rinnovo in forma telematica, seguendo la procedura indicata al link: https://www.wipo.int/madrid/en/how_to/manage/renewal.html.
  3. Ricevuta comprovante l'avvenuto versamento a favore di WIPO delle tasse internazionali di rinnovo dovute, da calcolare sul fees calculator e da versare attraverso le modalità indicate nel sito WIPO.
  4. Il pagamento dell' “F24 - Versamenti con elementi identificativi”, inserendo: Ufficio: "U", Codice: "302", elemento identificativo: "Rinnovo Marchio Int", relativo al versamento delle tasse nazionali per marchio internazionale (importi nella tabella sottostante). Questo pagamento deve essere già avvenuto al momento della presentazione e andrà consegnata allo sportello la quietanza di versamento.
  5. Versamento di 40,00 Euro per diritti di segreteria a favore di Camera di Commercio di Padova - Ufficio Marchi e Brevetti. Se il depositante intende ricevere copia conforme del verbale di presentazione, dovrà versare ulteriori 3,00 Euro (43,00 Euro in tutto). Per le modalità di versamento diritti di segreteria consultare l’apposita sezione del sito “Diritti, Bolli e Tasse”.
  6. Verbale di deposito secondo il fac-simile allegato.
  7. Marca da bollo da 16,00 Euro in aggiunta qualora venga richiesta la copia autentica del verbale di deposito.
  8. La lettera d’incarico in bollo (16,00 Euro), solo ed esclusivamente se il deposito avviene a mezzo mandatario/avvocato.
  9. Consenso privacy, quando la domanda contiene dati relativi a persone fisiche.

Tasse nazionali per marchio internazionale

TASSE di concessione governativa NAZIONALI

Importo

Domanda di registrazione/rinnovazione marchio internazionale

€ 135,00

Sovrattassa per ritardo nella rinnovazione (entro 6 mesi)

€ 34,00

Domanda di designazione successiva

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Per lettera d'incarico (da sommare a importo base se deposito effettuato a mezzo mandatario/avvocato)

€ 34,00

Esenzioni di pagamento

Sono esenti dal versamento delle tasse NAZIONALI di concessione governativa per marchio internazionale (non esenti invece dalle tasse internazionali dovute a WIPO) e dell’imposta di bollo i seguenti soggetti:

  • Organizzazioni non lucrative di utilità sociale - ONLUS, iscritte nell’apposita anagrafe presso il Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate (ai sensi degli artt. 17 e 18 del decreto legislativo n. 460/1997);
  • Organizzazioni ed associazioni di volontariato, di cui alla legge 266/1991, iscritte nell'apposito registro tenuto dalle Regioni (ai sensi dell’art. 10, comma 8, del decreto legislativo n. 460/1997);
  • Cooperative sociali, di cui alla legge 381/1991 (ai sensi dell’art. 10, comma 8, del decreto legislativo n. 460/1997).

Sono esenti dalle sole tasse NAZIONALI di concessione governativa per marchio internazionale (ai sensi dell’art. 90, comma 7, della legge 289/2002) (non esenti invece dalla tasse internazionali dovute a WIPO) ma soggiacciono all’imposta di bollo i seguenti soggetti:

  • Le società e associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute dal C.O.N.I.
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