Imprese di pulizia
Le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione sono disciplinate dalla legge n. 82/1994 e soggette alla presentazione di una SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) alla Camera di Commercio.
- Pulizia
Attività che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza disinfezione - Disinfezione
Attività che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distribuzione o inattivazione di microrganismi patogeni
- Disinfestazione
Attività che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. la disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie - Derattizzazione
Attività che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia - Sanificazione
Attività che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore
L'avvio delle attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione richiede, oltre ai consueti requisiti previsti per le imprese di pulizia e disinfezione, anche la nomina di un responsabile tecnico in possesso di specifici requisiti.
Se il requisito professionale viene dimostrato attraverso un titolo di studio è necessario dimostrare che il corso di studi specifico abbia previsto almeno un corso biennale di chimica, nonché nozioni di scienze naturali e biologiche.
In alternativa è possibile rendere la Dichiarazione sostitutiva relativa al titolo di studio (che sarà oggetto di verifica da parte dell'ufficio) utilizzando l'apposito modulo pubblicato in questa pagina nella sezione Moduli e Guide.
I titoli di studio sono verificati caso per caso, alla luce del corso di studi frequentato (tramite programma di studi allegato al diploma o pagelle).
Attualmente vengono ritenuti validi - senza necessità di approfondimenti - i seguenti diplomi conseguiti fino all'anno scolastico 2000/2001:
- Istituto tecnico agrario
- istituto tecnico per geometri
- Istituto tecnico industriale (qualunque indirizzo)
- Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo o mercantile
- istituto tecnico commerciale ad indirizzo giuridico-economico-aziendale (IGEA)
- Liceo scientifico
- Istituto magistrale
Le istruzioni ed i requisiti richiesti sono pubblicati nel portale SARI - sezione Attività ed altri adempimenti > Attività regolamentate.
ATTENZIONE*
Pubblicato il documento Unioncamere che individua i requisiti prescritti per svolgere le attività di:
- sanificazione degli ambienti
- sanificazione di mezzi di trasporto pubblici
- sanificazione degli impianti di condizionamento/climatizzazione
- sanificazione degli impianti di condizionamento degli automezzi
- ozonizzazione degli ambienti
- igienizzazione degli automezzi
*condizioni in emergenza covid-19