L’istanza di nomina dell’esperto deve essere presentata tramite una piattaforma telematica nazionale https://composizionenegoziata.camcom.it/
La lista della documentazione da caricare nella piattaforma è indicata nell’articolo 17 del Codice della crisi.
Si fa presente che il certificato unico dei debiti tributari, la situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia Entrate Riscossioni, il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi, dal 25.2.23 e fino al 31.12.2023 possono essere sostituiti dalla autodichiarazione di aver richiesto le certificazioni da almeno 10 giorni - D.Legge nr. 13/2023, art. 38).
Il Decreto interministeriale 10 marzo 2022 ha definito l’importo del diritto di segreteria in € 252,00 per singola istanza, oltre all’imposta di bollo di € 16,00. Il Decreto è in vigore dal 16/06/2022, pertanto il pagamento del diritto è dovuto per le istanze presentate a partire da tale data.
Prima di procedere all'invio dell'istanza, durante la fase di compilazione da parte del Rappresentante Impresa, la Piattaforma telematica consentirà l’accesso diretto al portale dei pagamenti “Servizio Online pagamenti PagoPA (SIPA)” : il versamento del diritto di segreteria e dell’imposta di bollo dovrà essere effettuato in unica soluzione, per un importo complessivo di € 268,00.
La piattaforma si struttura in due sezioni:
- un’area riservata, accessibile agli imprenditori tramite SPID/CNS/CIE per la presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto
- un’area pubblica, accessibile liberamente agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese, nella quale è disponibile una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento e un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento da parte dell’imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati. Il contenuto della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, le indicazioni per la redazione del piano di risanamento e le modalità di esecuzione del test pratico sono stati definiti con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia del 28 settembre 2021
La commissione di nomina
La nomina dell’esperto avviene ad opera di una commissione regionale che resta in carica per due anni. La commissione è costituita presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano ed è composta da:
- un magistrato designato dal Presidente della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale del capoluogo di regione;
- un membro designato dal Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo di regione;
- un membro designato dal Prefetto del capoluogo di regione.
La Commissione del Veneto è formata dalla dott.ssa Lisa Torresan – Magistrato del Tribunale Ordinario di Venezia- Sezione specializzata in materia di impresa; daldott. Giuseppe Vivola – Viceprefetto di Venezia; dall’avv. Mario Feltrin – Dirigente della CCIAA di Venezia Rovigo.
Nel caso di imprese sotto soglia (cioè che presentino congiuntamente i seguenti tre requisiti:
- attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore a 300.000 euro;
- ricavi lordi complessivi annui non superiori a 200.000 euro;
- debiti di ammontare non superiori a 500.000 euro)
la nomina dell’esperto viene fatta dal Segretario generale della Camera di commercio in cui ha sede legale l’impresa richiedente.
Elenco degli esperti
Il DL 118/2021 ha previsto che presso la Camera di commercio di ciascun capoluogo di regione sia formato un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti:
- gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;
- gli iscritti da almeno cinque anni all’albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;
- gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati.
Possono inoltre essere inseriti nell’elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.
L'iscrizione all'Elenco, oltre al possesso dei requisiti sopra indicati, è subordinata anche al possesso di specifica formazione che il decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre scorso, nel definire il programma, ha stabilito in 55 ore.
Consulta l'elenco degli esperti nella piattaforma dedicata: elenco esperti
L'istanza di iscrizione all'Elenco degli Esperti va presentata agli Ordini professionali di appartenenza.
Le altre figure sopra indicate che non sono iscritte in albi professionali presenteranno istanza di iscrizione direttamente alla CCIAA capoluogo di regione, con le modalità qui indicate: www.dl.camcom.it/composizionenegoziata