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Come si fa

Chi esegue la verifica

La verifica periodica può essere eseguita solo dagli Organismi riconosciuti idonei ai sensi del nuovo Regolamento, mentre alle Camere di Commercio rimarranno le competenze in merito di Sorveglianza.

L'elenco di tali Organismi è gestito da Unioncamere ed è disponibile nel portale dedicato al seguente link: Elenco organismi.

Tempi e scadenze

Obblighi dei titolari degli strumenti

I titolari degli strumenti metrici devono:

  • comunicare entro 30 giorni alla CCIAA la data di inizio dell’utilizzo degli strumenti e quella di fine dell’utilizzo e gli altri dati contenuti nell'elenco dei titolari; per tale comunicazione viene di norma  utilizzato un modulo rilasciato dal rivenditore/installatore dello strumento; per la CCIAA di Padova è possibile utilizzare il modulo predisposto dall'Ufficio Metrico, disponibile nella sezione "Modulistica".
  • mantenere l’integrità del contrassegno apposto in sede di verifica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;
  • curare l’integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore;
  • conservare il libretto metrologico e l’eventuale ulteriore documentazione prescritta;
  • curare il corretto funzionamento dei loro strumenti e non utilizzarli quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico

Inoltre devono richiedere una nuova verifica periodica

  • almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza della precedente
  • entro 10 giorni lavorativi da una riparazione, se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico

Allegati

Modulistica

Ulteriori informazioni

Il Regolamento per la verifica periodica

Dal 18 settembre 2017 è in vigore il dm 93 del 21 aprile 2017 Regolamento verifica periodica, (d'ora in poi Regolamento) che va ad abrogare e sostituire tutti i decreti, le direttive ed i regolamenti riguardanti le modalità di esecuzione della verifica periodica, gli obblighi degli utenti metrici e le procedure di autorizzazione dei laboratori.

Il Regolamento si applica ai controlli degli strumenti di misura soggetti alla normativa nazionale e europea utilizzati per funzioni di misura legali, ovvero le funzioni di misura giustificate da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell’ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali.

Esempi di strumenti metrici soggetti alle verifiche sono:

  • strumenti per pesare
  • distributori di carburanti
  • misuratori per gas, acqua, energia elettrica e calore
  • Strumenti per pesare a funzionamento automatico per preconfezionati (ad es. di alimenti)

Libretto metrologico di uno strumento di misura

Il Regolamento introduce il libretto metrologico per ciascun strumento metrico, contenente i dati identificativi dello strumento stesso, che dovrà essere compilato in occasione di ciascuna attività di verifica, riparazione o sorveglianza.

Tale libretto sarà rilasciato, se non vi ha già provveduto il fabbricante, dall'organismo che esegue la prima verifica periodica, senza onere per il titolare dello strumento. Lo stesso vale per gli strumenti già in servizio alla data di entrata in vigore del Regolamento.

Periodicità verifica strumenti metrici

Gli strumenti di misura sono sottoposti alla verifica periodica con le periodicità previste nella tabella sottostante, che decorrono:

  • per gli strumenti già sottoposti a verifica periodica a partire dalla data dell’ultima verifica;
  • per gli strumenti nuovi dalla data della loro messa in servizio e, comunque, da non oltre due anni dall'anno di esecuzione della verificazione prima nazionale o CEE/CE o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare.

Categoria

Periodicità della verifica

Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (bilance, pese)

3 anni

Strumenti per pesare a funzionamento automatico

Selezionatrici ponderali per la determinazione della massa di prodotti preconfezionati ed etichettatrici di:

  • peso e di peso/prezzo: 1 anno
  • Altre tipologie di strumenti: 2 anni

Sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua (compresi i complessi di misura per carburanti)

2 anni

Misuratori massici di gas metano per autotrazione

2 anni

Misure di capacità

4 anni

Pesi

4 anni

Contatori dell'acqua

Meccanici con portata permanente (Q3) fino a 16 m3/h compresi: 10 anni

Statici e venturimetrici con portata permanente (Q3) maggiore di 16 m3/h: 13 anni

Contatori del gas (con portata massima superiore a 10 m3/h)

A pareti deformabili: 16 anni

A turbina e rotoidi: 10 anni

Altre tecnologie: 8 anni

Dispositivi di conversione del volume

Sensori di pressione e temperatura sostituibili: 2 anni

Sensori di pressione e temperatura parti integranti: 4 anni

Approvati insieme ai contatori: 8 anni

Contatori di energia elettrica attiva

Elettromeccanici: 18 anni

Statici:

  • bassa tensione (BT- fra 50V e 1000V di classe di precisione A, B, o C: 15 anni
  • media e alta tensione (MT – AT > 1000V): 10 anni

Contatori di calore

portata Qp fino a 3 m³/h:

  • con sensore di flusso meccanico: 6 anni
  • con sensore di flusso statico: 9 anni

portata Qp superiore a 3 m³/h:

  • con sensore di flusso meccanico: 5 anni
  • con sensore di flusso statico: 8 anni

Indicatori di livello

2 anni

Tassametri

2 anni

Strumenti di misura della dimensione

3 anni

Strumenti di misura diversi da quelli sopra riportati

3 anni

NB: Per i Tassametri e gli Analizzatori di gas di scarico il termine di scadenza per lo svolgimento delle verifiche periodiche resta comunque subordinato all'individuazione di specifiche schede per le procedure di verificazione periodica.

Per gli strumenti per i quali la periodicità della verifica risulta ridotta rispetto a quanto previsto nella legislazione precedente, la prima conseguente verifica successiva può comunque essere svolta entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto se il relativo termine scade anteriormente.

Per gli strumenti in precedenza non soggetti a verifica periodica e per i quali tale verifica è stata introdotta dal nuovo Regolamento, la periodicità della verifica va calcolata di norma dalla data di messa in servizio, se disponibile, ovvero dal biennio successivo alla data del bollo metrico, se presente, ma la prima verifica può essere svolta entro un triennio dall'entrata in vigore del presente decreto se il relativo termine scade anteriormente.

Ultimo aggiornamento

07-11-2023 09:11

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