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  • Per disporre di un diritto facilmente documentabile e azionabile mediante procedure amministrative e giudiziarie, con una data certa di decorrenza (data di deposito);
  • E’ richiesto l’uso (da attivare entro 5 anni nel caso di marchio nazionale o europeo), ma non è richiesto un particolare livello di notorietà ai fini della tutela;
  • Per lo sfruttamento economico (ad es. tramite cessione o concessione di licenze a favore di terzi);
  • Per poter proporre opposizione (procedimento amministrativo rapido ed economico) alla registrazione di un altro marchio identico o simile al proprio;
  • Il marchio europeo e il marchio internazionale sono titoli di PI solo registrati (non esiste il marchio europeo o il marchio internazionale non registrato o di fatto).

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