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Dal 15.12.24 ed entro il 13 febbraio 2025, prima scadenza prevista dal D.M. 59/2023 per l’iscrizione, dovranno iscriversi al RENTRI:

  • Gli operatori che svolgono attività di recupero e smaltimento di rifiuti;
  • Gli operatori che svolgono attività di trasporto dei rifiuti;
  • Gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti;
  • I soggetti delegati di cui all'art. 18 ovvero associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, ovvero il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta di cui all’art. 183, comma 1, lettera pp) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  • Gli operatori che svolgono attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti;
  • I consorzi per la gestione di particolari tipologie di rifiuti.

I soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l'obbligo, possono iscriversi volontariamente al RENTRI

Dal 13 febbraio 2025 i "soggetti iscritti" dovranno tenere i registri di carico e scarico, con i nuovi modelli ed in formato digitale, utilizzando i propri sistemi gestionali o i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.

Dalla stessa data tutti gli operatori, anche i non iscritti, dovranno utilizzare i nuovi modelli cartacei dei Formulari di identificazione dei rifiuti che dovranno essere vidimati digitalmente e compilati o con i sistemi gestionali degli utenti o con i servizi di supporto messi a diposizione dal RENTRI.

Per maggiori informazioni potete consultare i tutorial e le presentazioni messe a disposizione dal RENTRI ed in particolare

Iscrizione al RENTRI

Le nuove regole per la gestione dei FIR

Le nuove regole per la gestione dei registri di carico e scarico

Date e orari

Ultimo aggiornamento

15-01-2025 16:01

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