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Sono interessati alla sospensione i termini processuali previsti per le cosiddette operazioni societarie straordinarie (fusioni, scissioni e trasformazioni eterogenee) e quelli degli altri atti per i quali la legge dispone il decorso di determinati termini di opposizione dall’iscrizione nel Registro delle imprese.

Si tratta dei procedimenti relativi ai seguenti atti e fatti:

  • fusione (art. 2503 c.c.) e scissione (art. 2506 ter c.c.);
  • trasformazione eterogenea (art. 2500 novies c.c.);
  • riduzione del capitale di società di persone e di capitali (artt. 2306 e 2445 c.c.);
  • cancellazione dal Registro delle imprese di soc. di persone e di capitali (artt. 2311 e 2492 c.c.);
  • esclusione del socio di società di persone (art. 2287 c.c.);
  • revoca della liquidazione delle società di capitali (art. 2487 ter c.c.).

I termini per il deposito al Registro imprese delle domande di iscrizione degli atti sopra indicati devono essere perciò ricalcolati, tenendo conto del periodo di sospensione feriale 1-31 agosto.

Ultimo aggiornamento

12-07-2023 08:07

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