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Comunicazione del Conservatore

A. Iscrizione pratiche in data certa/richieste di urgenza

B. Pratiche da iscrivere entro fine 2022: indicazioni operative

  1. atti di fusione e scissione
  2. cancellazioni società di capitali

C. Imprese in chiusura e diritto annuale 2023

D. Domicilio digitale: verifica validità indirizzo pec

A - Iscrizione pratiche in data certa/richieste di urgenza
  • Di norma, il giorno da cui decorrono gli effetti di una operazione per la quale la pubblicità nel registro delle imprese ha efficacia costitutiva non può essere individuato a priori dall’impresa che richiede l'iscrizione (non sussistendo alcun diritto ad ottenere l'iscrizione nel giorno richiesto ed essendo tenuto l’Ufficio a procedere alle iscrizioni secondo l’ordine di protocollo, nel rispetto dei termini di legge).
  • Le richieste di iscrizione in data certa rivestono pertanto carattere di eccezionalità e saranno prese in considerazione solo nei casi in cui l’iscrizione stessa abbia efficacia costitutiva (fusioni, scissioni, costituzioni società di capitali, modifiche statutarie e scioglimenti di società di capitali, trasformazioni).
  • La richiesta non vincola in alcun modo l’ufficio, che - compatibilmente con il carico di lavoro - avrà cura di effettuare l’iscrizione entro l’anno delle tipologie di atti sopra elencati trasmessi entro la data del 16 dicembre p.v. Qualora tali atti fossero trasmessi dal 19 al 30 dicembre, l’ufficio non potrà assicurare l’iscrizione entro l’anno, neppure su specifica richiesta di iscrizione con urgenza.
  • Per tutte le altre tipologie di pratiche, non saranno prese in considerazione eventuali richieste di urgenza relative ad istanze trasmesse dal 19 dicembre al 5 gennaio.
  • E’ possibile gestire la richiesta di iscrizione in data certa festiva solo per il giorno di domenica 01.01.2023 ed esclusivamente per le pratiche protocollate entro venerdì 16 dicembre 2022.

La registrazione del dato viene effettuata in modo automatico (previa verifica formale effettuata anticipatamente dal personale addetto), poiché nei giorni festivi nessun funzionario è in servizio. La ricevuta di avvenuta evasione potrebbe essere inviata in data successiva a quella del caricamento, quando tutte le operazioni automatiche saranno state completate.

La garanzia che la registrazione avvenga correttamente nella data indicata si ha salvo imprevedibili guasti tecnici che potrebbero provocare un blocco dei sistemi informatici. All’Ufficio Registro Imprese non potranno pertanto essere imputate responsabilità per la mancata iscrizione nel giorno festivo richiesto. Qualora avvenisse un imprevedibile blocco dei sistemi informatici, l’iscrizione prevista per il giorno festivo sarà effettuata il primo giorno lavorativo successivo.

  • Non è possibile inviare richieste di iscrizione in data certa da eseguire nel giorno di sabato 31 dicembre, giornata non lavorativa che il Sistema informatico non gestisce.
  • Non verranno prese in considerazione le richieste relative al caricamento in data certa di atti di cessioni d’azienda e atti di cessione di quote.

Verranno gestite le richieste di iscrizione in data certa solo se effettuate:

  • nel quadro note della distinta della pratica;
  • nel riquadro “Motivazione” del modulo informatico di richiesta di evasione urgente di pratica telematica da compilare all’indirizzo ( form richiesta evasione urgente ) o dall’apposita sezione del Servizio di Supporto Specialistico: Richiesta di evasione urgente

Non saranno prese in alcuna considerazione le richieste inoltrate via posta elettronica certificata o via e-mail.

B - Indicazioni operative per particolari tipologie di atti societari

Al fine di evitare contestazioni, sospensioni e richieste di regolarizzazione impossibili da gestire a fine anno in concomitanza con la chiusura degli studi per le festività natalizie, si invita a tener conto delle indicazioni di seguito riportate:

1 - Atti di fusione e scissione

Si invita a dar sempre conto in atto della mancata opposizione all’operazione e, dove possibile, ad utilizzare:

  • per le fusioni per incorporazione il disposto dell’art. 2504 bis II comma del codice civile, che consente di differire l'efficacia dell'operazione ad una data successiva all'ultima delle iscrizioni prescritte dall’articolo 2504 c.c. ;
  • per le scissioni il disposto di cui all'art. 2506 quater, che consente alle parti di differire l'efficacia dell'operazione ad una data successiva all'ultima delle iscrizioni tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di società nuove;

in tal modo sarà possibile depositare ed iscrivere gli atti in questione entro l’anno senza pregiudicare il decorso degli effetti della fusione e della scissione rispetto alla data stabilita nella delibera/decisione e nel successivo atto di fusione/scissione.

Si precisa che la possibilità (entro certi limiti) di differire l'efficacia dell'atto ad una data successiva all’iscrizione nel registro delle imprese è prevista solo per le fusioni e le scissioni.

2 - Cancellazioni società di capitali

Si ricorda che questo ufficio non ritiene legittimo predisporre ed approvare il bilancio finale di liquidazione, ovvero richiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese, prima che la causa di scioglimento sia divenuta efficace ai sensi dell’art. 2484, comma 3, c.c. (efficacia che decorre dall’iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione degli amministratori o della deliberazione dell’assemblea) e l’organo di liquidazione sia entrato in carica (e quindi con l’iscrizione a Registro Imprese del/i liquidatore/i).

Pertanto questo Ufficio rifiuterà l’iscrizione di atti relativi a società di capitali in cui contestualmente:

  • si dispone lo scioglimento e messa in liquidazione;
  • si redige ed approva il bilancio finale di liquidazione;
  • si richiede la cancellazione dal registro delle imprese.

Per l’iscrizione delle cause di scioglimento di cui al comma 1, i punti da 1) a 4) dell’art. 2484 del c.c e adempimenti conseguenti, si rammenta che la sequenza temporale corretta è la seguente:

  1. iscrizione causa di scioglimento a cura dell’organo amministrativo;
  2. nomina del liquidatore: non si possono presentare pratiche di nomina di liquidatore prima che sia iscritta la causa di scioglimento (che in tal caso saranno rifiutate);
  3. bilancio finale di liquidazione: i liquidatori non possono redigere il bilancio finale di liquidazione e il relativo piano di riparto prima che sia stata iscritta la nomina del liquidatore nel Registro Imprese. (per approfondire: https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/pd? apriContenuto=118584301&schedaCollegata=6.1.15
C - Imprese in chiusura e diritto annuale 2023

Per non pagare il diritto annuale 2023:

  • le imprese individuali devono cessare la propria attività con data non successiva al 31.12.2022 e presentare domanda di cancellazione dal registro delle imprese o dall’albo imprese artigiane entro e non oltre il 30.01.2023 (se si intende cessare l’impresa, si invita a prestare attenzione nel richiedere la cancellazione dal registro imprese e non solo la cessazione dell’attività, lasciando l’impresa iscritta come inattiva, perché in tal caso il diritto annuale sarà ancora dovuto);
  • le società in liquidazione devono approvare il bilancio finale di liquidazione o il piano di riparto con data non successiva al 31.12.2022 e presentare la domanda di cancellazione dal registro delle imprese entro e non oltre il 30.01.2023;
  • le società di persone poste in scioglimento senza messa in liquidazione in data non successiva al 31.12.2022 devono presentare la domanda di cancellazione dal registro delle imprese entro e non oltre il 30.01.2023.

Per non incorrere in sanzioni la denuncia di cessazione delle attività economiche delle imprese sia societarie che individuali con effetto 31.12.2022 deve essere trasmessa al Registro Imprese entro e non oltre il 30.01.2023.

D - Domicilio digitale: verifica validità indirizzo pec

Si richiama l’art. 37 del D.L. n. 176/2020 “Decreto Semplificazioni”: “Disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti”.

Sono attualmente in corso le attribuzioni dei domicili digitali e l’irrogazione delle contestuali sanzioni alle imprese per le quali non risulta iscritto un valido domicilio digitale (ex indirizzo PEC).

Si ricorda pertanto, l’importanza di farsi parte attiva nel sensibilizzare e sollecitare le imprese loro clienti a compiere le azioni necessarie al fine di mantenere sempre il proprio indirizzo PEC valido ed attivo.

Ultimo aggiornamento

12-01-2023 10:01

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