E' attivo il portale RENTRI

Il portale www.rentri.gov.it del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) permette agli utenti di:

  • consultare la normativa nazionale e i decreti direttoriali di recente emanazione e di rimanere aggiornati sulle notizie legate al RENTRI;
  • accedere ad una sezione dedicata all’assistenza e al supporto per consultare contenuti utili ad orientarsi tra i nuovi obblighi;
  • acquisire informazioni su: soggetti obbligati all’iscrizione, termini per l’iscrizione e le novità relative ai registri di carico e scarico e formulari di identificazioni dei rifiuti in modalità digitale.

A partire da dicembre 2024 si potrà accedere alle aree riservate rivolte a:

  • Operatori
  • Produttori di rifiuti non iscritti
  • Soggetti delegati di cui all’art. 18 del D.M. 59/2023
  • Enti di controllo.

Per maggiori informazioni consultare il sito del MASE (Ministero dell'Ambiente) e il sito del RENTRI.


REGISTRO ELETTRONICO TRACCIABILITA' RIFIUTI

Il RENTRI - Registro elettronico per la tracciabilità - è lo strumento su cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti.

Istituito dall’art. 188 bis del D.lgs. 152/2006 (testo unico ambientale) e disciplinato dal Regolamento 59/2023, è gestito dal Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica con il supporto tecnico operativo dell’Albo nazionale gestori ambientali.

Obbligo di iscrizione al RENTRI

La disciplina del RENTRI entrerà in vigore in maniera graduale:

A decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 si iscrivono

  • Gli operatori che svolgono attività di recupero e smaltimento di rifiuti;
  • Gli operatori che svolgono attività di trasporto dei rifiuti;
  • Gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti;
  • I soggetti delegati di cui all'art. 18 ovvero associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, ovvero il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta di cui all’art. 183, comma 1, lettera pp) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  • Gli operatori che svolgono attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti;
  • I consorzi per la gestione di particolari tipologie di rifiuti.

A decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 si iscrivono

  • Gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 e fino a 50 dipendenti compresi

A decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 si iscrivono

  • Gli enti o imprese produttori iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi con un numero di dipendenti inferiore o uguale a 10;
  • I produttori di rifiuti speciali pericolosi non rientranti in organizzazioni di ente e impresa, a prescindere dal numero di dipendenti.

Registro di carico scarico rifiuti e Formulario di identificazione del rifiuto (FIR): nuovi modelli

Dal 13 febbraio 2025 entreranno in vigore i nuovi modelli del Registro di carico scarico rifiuti e del Formulario di identificazione rifiuti (FIR) (allegati 1 e 2 del D.M. 4 aprile 2023 n. 59

Gli operatori non tenuti ad iscriversi al RENTRI entro il 13 febbraio 2025 dovranno vidimare presso la CCIAA il format di Registro cronologico di carico e scarico stampato su supporto cartaceo attraverso il servizio disponibile sul portale www.rentri.gov.it, prima di procedere alla prima annotazione su tale registro e quindi anche dopo la scadenza del 13 febbraio 2025.

I nuovi modelli di Formulario identificazione rifiuti in vigore dal 13 febbraio 2025, dovranno essere vidimati digitalmente tramite il portale RENTRI e compilati con una delle seguenti modalità

  • mediante sistemi gestionali;
  • tramite il servizio di supporto messo a disposizione dal RENTRI;
  • manualmente.

Dal 13 febbraio 2026

  • gli operatori iscritti al RENTRI devono gestire in formato digitale il FIR per tutti i rifiuti e trasmettere al RENTRI i dati dei FIR relativi a rifiuti pericolosi;
  • gli operatori non iscritti al RENTRI continuano a gestire il FIR in formato cartaceo utilizzando i “nuovi modelli”.

Decorrenza obbligo di Registro di carico e scarico rifiuti tenuto e vidimato in formato digitale

Il registro dell’unità locale va tenuto e vidimato in formato digitale:

  • a decorrere dal 13 febbraio 2025 per i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025(*);
  • a decorrere dalla data di iscrizione per i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025;
  • a decorrere dalla data di iscrizione per i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026.

Periodo transitorio: modelli D.M. 145/1998

Formulari di identificazione rifiuti

Fino al 12 febbraio 2025 il formulario di identificazione del rifiuto (FIR) viene emesso utilizzando il modello previsto dal D.M. 145/1998, in formato cartaceo, con una delle seguenti modalità:

  • vidimazione digitale (tramite il servizio VIVIFIR) e compilazione con sistemi gestionali;
  • vidimazione digitale (tramite il servizio VIVIFIR) e compilazione manuale;
  • vidimazione presso la CCIAA e compilazione manuale.

Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 193 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Dal 13 febbraio 2025 eventuali FIR stampati secondo il modello di cui al D.M. 145/1998 (c.d. “vecchio Modello”), anche se già vidimati, non possono essere utilizzati.

Registro di carico scarico

Sino al 12 febbraio 2025, il registro di carico e scarico dei rifiuti si tiene utilizzando i modelli (c.d. “vecchi”), definiti dal D.M. 148/1998, in formato cartaceo e con vidimazione presso le Camere di Commercio, secondo quanto previsto dall'art. 190 del D.lgs. 152/2006.

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