RENTRI - Registro elettronico per la tracciabilità
Il registro elettronico per la tracciabilità dei rifiuti
E' attivo il portale RENTRI
Il portale www.rentri.gov.it del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) permette agli utenti di:
- consultare la normativa nazionale e i decreti direttoriali di recente emanazione e di rimanere aggiornati sulle notizie legate al RENTRI;
- accedere ad una sezione dedicata all’assistenza e al supporto per consultare contenuti utili ad orientarsi tra i nuovi obblighi;
- acquisire informazioni su: soggetti obbligati all’iscrizione, termini per l’iscrizione e le novità relative ai registri di carico e scarico e formulari di identificazioni dei rifiuti in modalità digitale.
A partire da dicembre 2024 si potrà accedere alle aree riservate rivolte a:
- Operatori
- Produttori di rifiuti non iscritti
- Soggetti delegati di cui all’art. 18 del D.M. 59/2023
- Enti di controllo.
Per maggiori informazioni consultare il sito del MASE (Ministero dell'Ambiente) e il sito del RENTRI.
Sono disponibili nel portale RENTRI le slide presentate durante i webinar organizzati con l'intervento delle Sezioni Regionali e Provinciali dell'Albo gestori ambientali:
SLIDE Le applicazioni RENTRI per l’iscrizione, l’emissione dei FIR cartacei e l’utilizzo dei servizi di supporto
Webinar RENTRI modulo 2
REGISTRO ELETTRONICO TRACCIABILITA' RIFIUTI
Il RENTRI - Registro elettronico per la tracciabilità - è lo strumento su cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti.
Istituito dall’art. 188 bis del D.lgs. 152/2006 (testo unico ambientale) e disciplinato dal Regolamento 59/2023, è gestito dal Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica con il supporto tecnico operativo dell’Albo nazionale gestori ambientali.
Obbligo di iscrizione al RENTRI
La disciplina del RENTRI entrerà in vigore in maniera graduale:
A decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 si iscrivono
- Gli operatori che svolgono attività di recupero e smaltimento di rifiuti;
- Gli operatori che svolgono attività di trasporto dei rifiuti;
- Gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti;
- I soggetti delegati di cui all'art. 18 ovvero associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, ovvero il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta di cui all’art. 183, comma 1, lettera pp) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Gli operatori che svolgono attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti;
- I consorzi per la gestione di particolari tipologie di rifiuti.
A decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 si iscrivono
- Gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 e fino a 50 dipendenti compresi
A decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 si iscrivono
- Gli enti o imprese produttori iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi con un numero di dipendenti inferiore o uguale a 10;
- I produttori di rifiuti speciali pericolosi non rientranti in organizzazioni di ente e impresa, a prescindere dal numero di dipendenti.
Registro di carico scarico rifiuti e Formulario di identificazione del rifiuto (FIR): nuovi modelli
Dal 13 febbraio 2025 entreranno in vigore i nuovi modelli del Registro di carico scarico rifiuti e del Formulario di identificazione rifiuti (FIR) (allegati 1 e 2 del D.M. 4 aprile 2023 n. 59
Gli operatori non tenuti ad iscriversi al RENTRI entro il 13 febbraio 2025 dovranno vidimare presso la CCIAA il format di Registro cronologico di carico e scarico stampato su supporto cartaceo attraverso il servizio disponibile sul portale www.rentri.gov.it, prima di procedere alla prima annotazione su tale registro e quindi anche dopo la scadenza del 13 febbraio 2025.
Il servizio di stampa su supporto cartaceo del format di registro cronologico di carico e scarico, da vidimare presso le Camere di Commercio, sarà attivo dal 4 novembre 2024.
Il servizio sarà accessibile attraverso il portale RENTRI e non richiederà alcuna registrazione o iscrizione.
I nuovi modelli di Formulario identificazione rifiuti in vigore dal 13 febbraio 2025, dovranno essere vidimati digitalmente tramite il portale RENTRI e compilati con una delle seguenti modalità
- mediante sistemi gestionali;
- tramite il servizio di supporto messo a disposizione dal RENTRI;
- manualmente.
Gli operatori potranno effettuare la vidimazione dei nuovi Formulari di identificazione rifiuti tramite i servizi forniti dal RENTRI a partire dal 23 gennaio 2025.
Dal 13 febbraio 2026
- gli operatori iscritti al RENTRI devono gestire in formato digitale il FIR per tutti i rifiuti e trasmettere al RENTRI i dati dei FIR relativi a rifiuti pericolosi;
- gli operatori non iscritti al RENTRI continuano a gestire il FIR in formato cartaceo utilizzando i “nuovi modelli”.
Decorrenza obbligo di Registro di carico e scarico rifiuti tenuto e vidimato in formato digitale
Il registro dell’unità locale va tenuto e vidimato in formato digitale:
- a decorrere dal 13 febbraio 2025 per i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025(*);
- a decorrere dalla data di iscrizione per i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025;
- a decorrere dalla data di iscrizione per i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026.
(*) Gli operatori tenuti ad iscriversi al Rentri dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febrbaio 2025, potranno effettuare la vidimazione digitale dei registri di carico e scarico tramite i servizi forniti dal RENTRI a partire dal 23 gennaio 2025.
Dalle scadenze sopra indicate il registro cronologico di carico e scarico non potrà più essere vidimato presso la Camera di Commercio.
Periodo transitorio: modelli D.M. 145/1998
Formulari di identificazione rifiuti
Fino al 12 febbraio 2025 il formulario di identificazione del rifiuto (FIR) viene emesso utilizzando il modello previsto dal D.M. 145/1998, in formato cartaceo, con una delle seguenti modalità:
- vidimazione digitale (tramite il servizio VIVIFIR) e compilazione con sistemi gestionali;
- vidimazione digitale (tramite il servizio VIVIFIR) e compilazione manuale;
- vidimazione presso la CCIAA e compilazione manuale.
Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 193 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
Dal 13 febbraio 2025 eventuali FIR stampati secondo il modello di cui al D.M. 145/1998 (c.d. “vecchio Modello”), anche se già vidimati, non possono essere utilizzati.
Registro di carico scarico
Sino al 12 febbraio 2025, il registro di carico e scarico dei rifiuti si tiene utilizzando i modelli (c.d. “vecchi”), definiti dal D.M. 148/1998, in formato cartaceo e con vidimazione presso le Camere di Commercio, secondo quanto previsto dall'art. 190 del D.lgs. 152/2006.
Dal 13 febbraio 2025 non sarà più possibile utilizzare i “vecchi” modelli anche se già vidimati. Le pagine non utilizzate andranno barrate e annullate.