Termini versamento diritto annuale 2024
Iscrizioni in corso d'anno
Le nuove imprese, unità locali e soggetti R.E.A. iscritti nel 2024 pagano al momento del deposito della domanda (tramite ComUnica, con addebito su conto prepagato); altrimenti dovranno provvedere al versamento con modello F24 nei trenta giorni successivi.
Ti sei trasferito in corso d'anno da un'altra provincia?
- Se la tua impresa si trasferisce nel primo anno di vita: avrai già pagato al momento dell’iscrizione nella vecchia provincia.
- In tutti gli altri casi: devi pagare (con la scadenza ordinaria) alla Camera di commercio a cui eri iscritto al 1 gennaio.
Scadenza ordinaria per i soggetti già iscritti all'1.1
Per imprese, unità locali e soggetti R.E.A. preesistenti all'1/1 il diritto annuale si versa entro il termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, ovvero:
- entro il 1° luglio 2024 (il 30 giugno è domenica) per il versamento senza 0,40%.
- oppure entro il 31 luglio 2024 per il versamento con 0,40%, con arrotondamento al centesimo di euro. Anche in caso di compensazione con altri tributi, c.d. "F24 a saldo zero", il diritto annuale deve essere maggiorato dello 0,40%.
Attenzione: Proroga scadenza
Si fa presente che con propria nota n. 33353 del 13 giugno 2024 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha precisato che la proroga della scadenza dei termini di pagamento del diritto annuale al 31 luglio 2024 senza maggiorazione, disposta dall'art. 37 del decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024, è prevista:
- per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al medesimo D.Lgs n.13/2024.
- oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
Per quanto sopra, la scadenza del termine di pagamento del diritto annuale per i soggetti sopra indicati è prorogata al 31 luglio 2024, senza alcuna maggiorazione.
Resta inteso che per le imprese che non rientrano nelle casistiche individuate dalla norma rimane confermata la scadenza del 1° luglio 2024 (cadendo il 30 giugno di domenica), con la possibilità di effettuare il versamento entro il 31 luglio 2024 con la maggiorazione dello 0,40%.
Casi particolari per società di capitali
Per le società di capitali vale sempre il criterio generale della scadenza del primo acconto delle imposte per il pagamento del diritto annuale.
Ci possono essere casi particolari in base alla data di chiusura dell'esercizio e di approvazione del bilancio:
- per le società che devono approvare il bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, la data di scadenza è l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;
- per le società che in base a disposizione di legge approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi, la data di scadenza è l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio;
- nel caso indicato al punto precedente, se il bilancio non è approvato entro il termine stabilito, la data di scadenza è l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.
Pertanto, i soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre i 5 mesi dalla chiusura dell’esercizio (ma anche quelli che non approvano il bilancio), devono pagare il diritto annuale entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (e non, come capita, entro il mese successivo all'approvazione del bilancio).
L'anno di riferimento da indicare nel modello F24 è sempre quello successivo a quello del fatturato di riferimento (ad esempio: sul fatturato 2023 si calcola il diritto annuale 2024).