Termini versamento diritto annuale 2023
Imprese di nuova iscrizione
Le nuove imprese che chiedono l'iscrizione nel Registro delle Imprese in corso d'anno, le imprese che denunciano l'apertura di unità locali e/o sedi secondarie, i soggetti, collettivi o individuali, che presentano in corso d'anno denuncia d'iscrizione al REA devono pagare il diritto annuale contestualmente all'istanza/denuncia presentata al Registro delle Imprese oppure entro 30 giorni dalla sua trasmissione con mod. F24. Trascorsi i 30 giorni, entro un anno dal termine di versamento, si dovrà procedere (sempre utilizzando il modello F24) al ravvedimento.
Imprese già iscritte al Registro Imprese
Per imprese, unità locali e soggetti R.E.A. preesistenti all'1/1 il diritto annuale si versa entro il termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, ovvero:
- entro il 30 giugno 2023 per il versamento senza 0,40%.
- oppure entro il 31 luglio 2023 (perché la scadenza del 30 luglio cade in giorno festivo) per il versamento con 0,40%, con arrotondamento al centesimo di euro. Anche in caso di compensazione con altri tributi, c.d. "F24 a saldo zero", il diritto annuale deve essere maggiorato dello 0,40%.
Imprese assoggettate all'IRES
Per le imprese che sono ASSOGGETTATE ALL’IRES (imposta sul reddito delle società) il pagamento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre i 5 mesi dalla chiusura dell’esercizio (ma anche quelli che non approvano il bilancio), devono pagare il diritto annuale entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (e non, come capita, entro il mese successivo all'approvazione del bilancio). Chi chiude l'esercizio 2022 al 31/12/2022, in caso di approvazione del bilancio dopo il 31/5/2023, pagherà entro il 31 luglio 2023 senza mora (oppure entro il 30 agosto 2023 con maggiorazione dello 0,4%). Dovrà farlo anche se il bilancio non fosse ancora approvato.
Proroga soggetti ISA
Le imprese soggette agli I.S.A. possono beneficiare della proroga per il versamento del diritto annuale 2023 prevista dal DL n. 51 del 10/05/2023, in vigore dal 6.7.2023. I termini di versamento per tali soggetti sono:
- il 20 luglio 2023 per il versamento senza 0,40%;
- dal 21 al 31 luglio 2023 maggiorando a titolo di interesse corrispettivo la somma da versare, in ragione di giorno, fino allo 0,40%.
Si riporta, per utilità, l'indicazione della percentuale di maggiorazione da applicare in ragione di giorno in base alla data di versamento:
- versamento il 21 luglio 2023: percentuale di maggiorazione 0,0364
- versamento il 22 luglio 2023: percentuale di maggiorazione 0,0727
- versamento il 23 luglio 2023: percentuale di maggiorazione 0,1091
- versamento il 24 luglio 2023: percentuale di maggiorazione 0,1455
- versamento il 25 luglio 2023: percentuale di maggiorazione 0,1818
- versamento il 26 luglio 2023: percentuale di maggiorazione 0,2182
- versamento il 27 luglio 2023: percentuale di maggiorazione 0,2545
- versamento il 28 luglio 2023: percentuale di maggiorazione 0,2909
- versamento il 29 luglio 2023: percentuale di maggiorazione 0,3273
- versamento il 30 luglio 2023: percentuale di maggiorazione 0,3636
- versamento il 31 luglio 2023: percentuale di maggiorazione 0,40
Dal 1° agosto 2023 si potranno regolarizzare i versamenti irregolari solo tramite il ravvedimento operoso, applicando al diritto annuale le sanzioni del:
- "ravvedimento breve": 3% entro trenta giorni decorrenti dal termine di scadenza 20 luglio 2023 (cod. tributo 3852)
- "ravvedimento lungo": 3,75% entro un anno dalla scadenza, ossia dal 21 agosto 2023 al 20 luglio 2024 (cod. tributo 3852)
applicando ad entrambe le tipologie di ravvedimento gli interessi legali dovuti, calcolati dal 21 luglio 2023 fino al giorno di versamento (cod. tributo 3851).