Cos'è
In vigore dal 6 maggio 2023 il D.M. 23 febbraio 2023 “Modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo, delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di primo montaggio e di intervento tecnico.”
Il tachigrafo è un dispositivo atto a registrare i tempi di guida e i tempi di riposo dei conducenti e la velocità del veicolo, che è obbligatorio installare sugli automezzi che superano le 3,5 tonnellate di Massa Massima Autorizzata per il trasporto di merci (rimorchio compreso) o i 9 posti (autista compreso) per il trasporto di viaggiatori, sia con carico che a vuoto.
Tipi di Dispositivi
Esistono 3 tipologie di dispositivi che sono installati sui veicoli circolanti: il cronotachigrafo analogico, il tachigrafo digitale, il tachigrafo digitale 4.0 detto intelligente.
Autorizzazioni
L'installazione (ove ammessa), l’attivazione, il controllo periodico, la calibratura e riparazione dei tachigrafi analogici, digitali ed intelligenti possono essere eseguiti esclusivamente dai centri tecnici autorizzati dal Ministero delle Imprese e del made in Italy secondo il Decreto Ministeriale 23 febbraio 2023, previa domanda alla Camera di Commercio che svolge l'esame istruttorio preventivo.
Non saranno rilasciate nuove autorizzazioni per operazioni sui soli tachigrafi analogici.
Chi può presentare
Possono essere autorizzati in qualità di centri tecnici:
- a) i fabbricanti dell’Unione europea di veicoli soggetti all’installazione dei tachigrafi e quelli di Paesi terzi con impianti di produzione in Italia;
- b) i fabbricanti di carrozzerie per autobus e autocarri, ove questi mezzi siano soggetti all’obbligo di installazione del tachigrafo;
- c) i fabbricanti di tachigrafi dell’Unione europea e quelli di Paesi terzi, nonché le officine concessionarie aventi sedi in Italia;
- d) le imprese di riparazione di veicoli nel settore meccanico, elettrico o meccatronico.
Come si fa
I Centri tecnici, in occasione della trasmissione della domanda di rinnovo dell’autorizzazione,
dovranno rilasciare una dichiarazione di impegno ad adeguarsi ai nuovi requisiti fissati.
Il rinnovo sarà disposto dalla Camera di Commercio sulla base di tale impegno e avrà durata di due anni. Entro il successivo rinnovo, i Centri tecnici dovranno dimostrare l’avvenuto adeguamento ai nuovi requisiti.
I Centri tecnici autorizzati ad operare anche sui tachigrafi analogici, per proseguire l’attività, entro la scadenza di due anni dal rinnovo dell’autorizzazione agli interventi sui tachigrafi digitali, dovranno adeguarsi ai nuovi requisiti e presentare una istanza per il rilascio di un'autorizzazione unica.
Le officine autorizzate agli interventi sui soli tachigrafi analogici, per proseguire l’attività, dovranno adeguarsi ai nuovi requisiti e presentare, entro il termine di 18 mesi (6 novembre 2024) dall’entrata in vigore del decreto, una istanza di conformazione. Le autorizzazioni rilasciate per gli interventi tecnici sui soli tachigrafi analogici decadranno trascorsi 18 mesi dall’entrata in vigore del decreto (6 novembre 2024).
Canale digitale
Presentazione delle domande
Tutte le domande di autorizzazione, variazione, estensione, accorpamento e rinnovo dei Centri tecnici vanno presentate telematicamente alla Camera di Commercio utilizzando la nuova modulistica scaricabile dal link del Mimit.
Disciplina transitoria
L’articolo 26 detta la disciplina transitoria per i centri tecnici autorizzati agli interventi tecnici sui tachigrafi analogici, digitali e intelligenti ma anche per le officine autorizzate agli interventi tecnici sui soli tachigrafi analogici.
L'entrata in vigore del decreto è prevista il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione e pertanto le nuove regole saranno in vigore dal prossimo 6 maggio 2023.