Salta al contenuto

Accedere al servizio

Come si fa

Il servizio on line è gestito tramite il sistema Cert'ò. 

Per usufruire del servizio è necessario:

  • che il legale rappresentante disponga di una firma digitale
  • registrarsi al sito www.registroimprese.it  (vedi paragrafo successivo);
  • caricare il castelletto per poter pagare i diritti di segreteria

L'impresa, dopo essersi registrata al sito, riceverà via e-mail la userid e la password necessaria ad accedere al sistema, poi procederà (solo in sede di primo accesso) al completamento della registrazione.

Per poter inviare le pratiche deve essere stato implementato il castelletto in corrispondenza della casella diritti di segreteria, il software prenota i diritti necessari per poter rilasciare una pratica, che verranno effettivamente riscossi solo in sede di chiusura positiva del certificato di origine o del visti su documenti per l’estero.

Per la compilazione della pratica telematica si può consultare il file "Presentazione Cert'O 2019" presente nei file allegati della pagina "Certificati di origine".

Per la richiesta di visti su altri documenti selezionare l’opzione “visti e autorizzazioni”.

Cosa si ottiene
Visto poteri di firma

Il visto "POTERI DI FIRMA" viene rilasciato sulla fattura di esportazione, se richiesto, e nelle dichiarazioni rese dall'impresa nell'ambito di transazioni con l'estero. Il visto non si riferisce all’esattezza o all’attendibilità delle indicazioni e dichiarazioni rese da chi sottoscrive i documenti, ma consiste in un controllo di legittimità della firma del soggetto firmatario quale legale rappresentante dell'impresa, ossia nell’attestazione che – in base a quanto risulta dalla visura camerale – il firmatario dell’impresa ha il potere di firmare i documenti a valere all’estero. Fondamentale, ai fini dell’apposizione di tale visto è che, all’interno del documento da vistare, venga indicato il cognome, nome e carica sociale del firmatario.
Elenco, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, dei documenti sui cui la Camera di Commercio può apporre il visto:

  • fattura di esportazione
  • packing list
  • dichiarazioni dell’impresa
Visto deposito

Il visto "di DEPOSITO" viene apposto su documenti emessi da soggetti diversi dall'impresa richiedente (Enti pubblici, laboratori di analisi, Enti certificatori, ecc.), con riferimento a dati e/o situazioni dell'impresa richiedente stessa.

Il visto di deposito attesta semplicemente che una copia del documento di cui si chiede il visto è depositato agli atti della Camera di Commercio. La Camera di Commercio non entra, pertanto, nel merito del contenuto del documento, ovvero non dichiara ne attesta alcunchè.

Visto legalizzazione di firma (visto EX UPICA)

La cosiddetta legalizzazione consiste nell‘apposizione di un ulteriore visto per l’autentica della firma del funzionario della Camera di Commercio apposta sul Certificato di Origine o sui documenti per l’esportazione.

Attestato di libera commercializzazione per l’ALGERIA

E’ un documento che attesta la libera circolazione della merce nel Paese di origine o di provenienza ed è richiesto dalle Autorità algerine a seguito dell'entrata in vigore, a partire dal 1° gennaio 2018, della normativa interna relativa alle misure di sicurezza e conformità dei prodotti importati.
L'attestato viene solitamente richiesto per l’apertura di domiciliazioni bancarie.

Che documentazione va allegata alla pratica telematica?

  • il testo in francese va completato su carta semplice con i dati mancanti, va firmato esclusivamente digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa e va inviato tramite la procedura Telemaco/Cert’O (scegliendo dal menù l'opzione visti/autorizzazioni)
  • alla medesima pratica telematica va allegato il documento “proposta istanza impresa” che dovrà essere copiato su carta intestata dell’impresa, completato in tutte le sue parti, e firmato esclusivamente digitalmente
  • alla medesima pratica telematica vanno allegati le certificazioni di conformità necessarie e le fatture a dimostrazione della commercializzazione nell'Unione Europea degli articoli oggetto di certificazione.
Exporter Registry Form

Disposizioni per l'importazione di alcuni prodotti tessili in Turchia.

Disposizioni per l'importazione di alcuni prodotti tessili in Turchia. (Circolare del Sottosegretariato per il Commercio Estero del Primo Ministero della Repubblica di Turchia N. 21/2009 pubblicata nella G.U. turca n. 27097serie 2 del 31/12/2008)

Gli esportatori verso la Turchia hanno l’obbligo di predisporre il certificato Exporter Registry Form che dovrà essere vidimato con un visto poteri di firma dalla Camera di Commercio alla quale l'esportatore è iscritto, per poi essere presentato in Prefettura per l'apposizione del timbro di apostilla.

Il certificato Export Registry Form, dovrà essere presentato all'importatore turco solamente per la prima spedizione e per ogni cliente (non dovrà essere redatto per ogni partita di merce spedita allo stesso cliente).

Per le note esplicative, l'elenco dei prodotti e il fac-simile del certificato Exporter Registry Form consultare la Nota operativa e documenti presente nei contenuti collegati.

Anexo IX

L'importazione di vini e bevande in Brasile richiede dal 1° novembre 2019 il rilascio della certificazione Anexo IX, alla quale è previsto sia allegato il certificato del laboratorio di analisi. Le Camere adotteranno il rilascio dell'Anexo IX alle seguenti condizioni:

  • rilascio preliminare della certificazione di origine UE;
  • rilascio contestuale dell'Anexo IX con indicazione del numero del CO, mediante:
  • acquisizione dell'istanza di rilascio dell'Anexo IX in cui risulti - tra l'altro - la seguente esplicita dichiarazione: "Lo stabilimento di produzione o di imbottigliamento specificato nell'Anexo IX presentato svolge le attività di produzione o imbottigliamento o entrambi in Italia e i prodotti indicati soddisfano gli standard nazionali di qualità e identità e sono idonei al consumo sul mercato interno";
  • acquisizione di copia del certificato del laboratorio di analisi accreditato;
  • acquisizione di fatture di vendita in Italia o in UE del medesimo prodotto (contestuale o a campione)
  • qualora sia richiesto anche un visto camerale sul certificato di analisi emesso dal laboratorio, si procederà - come di consueto - con un visto per deposito.

Quali documenti non può vistare la Camera

La Camera di Commercio di Padova non vista:

  • dichiarazioni dell'impresa inerenti l'origine dei prodotti, se non in concomitanza e coerenza con il certificato di origine, ad eccezione della dichiarazione di origine preferenziale
  • inviti per cittadini stranieri in Italia (il modello ufficiale di lettera di invito é scaricabile e non prevede infatti l'apposizione del visto di conformità, ma solo di allegare una visura camerale)
  • procure o atti notarili
  • dichiarazioni con contenuto discriminatorio o negativo nei confronti di Paesi terzi
  • qualsiasi dichiarazione che non riguardi espressamente un'operazione con l'estero

Costi e vincoli

Costi
  • Attestazioni diverse telematiche€ 3,00
  • Conformità di firma su documenti aziendali € 3,00
  • Legalizzazione di firma (ex visto UPICA)€ 3,00

Tempi e scadenze

Le richieste di visti sui documenti per l’estero, presentate correttamente, con modalità “stampa in azienda”, vengono evase nella giornata stessa della richiesta o nel giorno lavorativo successivo, compatibilmente con il carico di lavoro dell’Ufficio.

Le richieste di visti sui documenti per l’estero, presentate correttamente con modalità “stampa in sede”, vengono evase entro due giorni lavorativi e possono essere ritirate presso l’Ufficio Documenti per l’Estero il lunedì e il giovedì dalle 9.00 alle 12.30.

Allegati

Modulistica

Ultimo aggiornamento

25-01-2023 13:01

Questa pagina ti è stata utile?