Sanzioni
Sanzioni per ritardata o omessa comunicazione al Registro Imprese e al REA
Le domande R.I./denunce R.E.A. devono essere presentate generalmente entro 30 giorni dalla data di decorrenza dell’evento da iscrivere, (entro 10 giorni dalla data dell'atto per le domande di iscrizione di atti costitutivi di società di capitali e cooperative) o comunque nei termini diversi stabiliti dalla legge.
La presentazione delle domande al R.I. e delle denunce al R.E.A., il cui termine cade di sabato o di giorno festivo, è considerata tempestiva se effettuata il primo giorno lavorativo successivo (art. 3 D.P.R. n. 558/1999).
La ritardata o omessa comunicazione al Registro Imprese e al REA prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa nei confronti di tutte le persone obbligate alla comunicazione.
Gli importi li trovi nella tabella a fondo pagina.
Sanzioni del Registro Imprese e REA:
- l’importo della sanzione va pagato solo con modello F23;
N.B. : Per le società viene emesso un verbale per ogni responsabile e un verbale indirizzato alla società (obbligata in solido) cumulativo dei singoli verbali notificati agli obbligati principali.
Devono essere pagati:
- tutti i singoli verbali dei soggetti responsabili con relative spese di procedimento e notifica;
oppure
- il verbale indirizzato alla società (in quanto obbligata in solido) con relative spese di procedimento e notifica;
Pertanto sia per le sanzioni Registro Imprese che sanzioni REA non devono pagare sia i singoli soggetti che la società.
Il trasgressore che decidesse di pagare immediatamente la sanzione R.E.A. tramite addebito sul conto Telemaco deve indicare nel riquadro “note” della pratica telematica la dicitura:
“Denuncia presentata fuori termine – Si autorizza il Registro Imprese a trattenere quanto dovuto per la sanzione mediante addebito sul conto prepagato Telemaco”.
Questa modalità consente di ridurre i costi delle spese di procedimento e notifica per ogni verbale notificato. All'utente Telemaco verrà rilasciata la ricevuta di protocollo aggiornata comprensiva delle somme addebitate anche per la sanzione oltre che per l'istruttoria (diritti di segreteria e imposta di bollo se previsto) della pratica presentata tardivamente.Non verrà inviato nessun verbale di accertamento e non sarà possibile presentare atti difensivi.
Il pagamento liberatorio delle sanzioni in forma ridotta deve avvenire entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale ( art. 16 legge 689/81).Al fine di ottenere l'archiviazione della sanzione è necessario che l'interessato provveda a trasmettere al seguente indirizzo PEC sanzioni@pd.legalmail.camcom.it, copia dell’attestazione dei seguenti versamenti:per le sanzioni erariali del Registro Imprese:
- le attestazioni di versamento con c/c postale (o copia della ricevuta di esecuzione del bonifico);
- una copia dei modelli F23 pagati;
per le sanzioni R.E.A.:
- l’attestazione di versamento con c/c postale (o copia della ricevuta di esecuzione del bonifico);
In caso di mancato pagamento (anche entro i termini indicati in precedenza) il verbale di accertamento viene trasmesso all’Ufficio REGOLAZIONE DEL MERCATO il quale, se ne ricorrono le condizioni, provvede all’emissione dell’ordinanza - ingiunzione per il pagamento dell’importo della sanzione, maggiorato rispetto a quello del verbale di accertamento.In caso di duplice/erroneo versamento della sanzione è possibile chiedere il rimborso con le seguenti modalità:
- per i pagamenti eseguiti con F23, il rimborso deve essere richiesto all'Agenzia dell'Entrate, beneficiaria della sanzione;
- per i pagamenti effettuati verso la Camera di Commercio di Padova, il rimborso deve essere richiesto alla stessa Camera, mediante compilazione del modello unico rimborso diritti e tariffe editabile : per ulteriori informazioni consultare la seguente pagina Rimborso diritti di segreteria.
Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione (ai sensi dell’art. 18 della legge 689/81), gli interessati possono far pervenire all’UFFICIO REGOLAZIONE del MERCATO della CCIAA di Padova gli scritti difensivi (in carta libera – esente da bollo) e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
Tabella importi delle sanzioni
Sintesi delle sanzioni Registro Imprese e REA (*)
Tipo di violazione | Sanzione prevista |
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Ritardato o omesso adempimento degli obblighi previsti dal codice civile per le imprese individuali e notaio al Registro Imprese |
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Ritardato o omesso adempimento degli obblighi previsti dal codice civile per le società di persone, di capitali, consorzi e cooperative al Registro Imprese |
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Ritardato o omesso deposito bilancio società di capitali, cooperative e situazione patrimoniale per i consorzi al Registro Imprese |
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Ritardato o omesso elenco soci per società di capitali (**) al Registro Imprese |
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Ritardate o omesse o non veritiere comunicazioni al REA (modelli S5 – UL – R) |
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(*) In materia di applicazione delle sanzioni amministrative vige il principio “tempus regit actum” in base al quale la legge dispone che per l’avvenire e l’eventuale retroattività deve risultare da espressa dichiarazione del legislatore, in mancanza della quale la legge dispone solo per l’avvenire e non ha effetto retroattivo.
Pertanto indipendentemente dalla data di presentazione/protocollo della denuncia tardiva se i termini scadevano prima del 15 novembre 2011 (entrata in vigore della Legge n. 180 del 11/11/2011) si applicano gli importi previsti dall’art. 2630 del C.C., nel momento in cui la violazione è stata commessa e quindi in epoca antecedente alla sua modifica.
(**) Ai sensi dell'art.16, comma 12-undecies della legge n. 2 del 28/1/2009 (G.U. n. 22 del 28/1/2009) di conversione del decreto-legge n. 185 del 29/11/2008, dal 31/3/2009 è soppresso l'obbligo della tenuta del libro soci *per le sole Società a Responsabilità Limitata e Società Consortili a Responsabilità Limitata*, previsto dall'art. 2478 del C.C.
Di conseguenza le Srl - anche nella forma consortile - non sono più tenute a depositare l'elenco soci entro 30 gg dalla data di approvazione del bilancio d'esercizio, né a confermare l'elenco soci già depositato allegato al deposito del bilancio dell'esercizio precedente.
L’Ufficio Sanzioni del Registro delle imprese, in qualità di organo accertatore competente a contestare e notificare la sanzione per la violazione ai sensi dell’articolo 14 della Legge 689/81, invita ciascuno dei soggetti sanzionabili obbligati ad effettuare il pagamento di una somma in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 16 della Legge 689/81, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione.
L'importo delle sanzioni Registro Imprese è fissato dagli articoli 2194 e 2630 del Codice Civile.
L’importo delle sanzioni R.E.A. è fissato dall’articolo 51 del T.U. 2011/1934, modificato dalla Legge n. 630/81 e dalla Legge n. 435/87.
Avvertenze
Al fine di ottenere l'archiviazione della sanzione è utile che l'interessato provveda a trasmettere al seguente indirizzo e-mail sanzioni.ri@pd.camcom.it o PEC sanzioni@pd.legalmail.camcom.it copia dell’attestazione di versamento del CCP o copia della ricevuta di esecuzione del bonifico e/o copia della ricevuta del modello F23 pagato e rilasciato dalla banca/posta.