Iscrizione e cancellazione d'ufficio del Giudice del Registro Imprese
Procedimenti d'ufficio artt. 2190 e 2191 del Codice Civile
Procedimento d’iscrizione e cancellazione d’ufficio
I procedimenti d’iscrizione e cancellazione d'ufficio nelle sezioni ordinaria e speciale del Registro Imprese sono disciplinati dagli artt. 2190 e 2191 del codice civile (e artt. 16 e 17 del DPR 581/95), nonché dal Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120.
Iscrizione d'ufficio (art. 2190 c.c.)
L'iscrizione d’ufficio viene attivata quando un’iscrizione obbligatoria non è stata richiesta nei termini di legge, e prende avvio da una notizia o segnalazione di soggetti pubblici o privati.
La procedura si articola nel seguente modo:
- il Registro Imprese invia una richiesta di regolarizzazione, via PEC (o con lettera raccomandata A/R), all'impresa e/o agli altri soggetti legittimati, concedendo un congruo termine, generalmente di 30 giorni. Se l'interessato si attiva si ha un normale procedimento di iscrizione su domanda;
- se l'interessato rimane inerte, il Registro Imprese chiede al Giudice del Registro presso il Tribunale di Padova di ordinare l'iscrizione d'ufficio. Nei casi di cancellazione di impresa individuale segnalati da altre pubbliche amministrazioni, il provvedimento di iscrizione della cancellazione è assunto direttamente dal Conservatore.
Il Giudice può:
- ordinare l'iscrizione d'ufficio del fatto o atto omesso: in tal caso il decreto, diventato definitivo perché non impugnato nel termine di quindici giorni davanti al Tribunale, viene iscritto al Registro Imprese;
- negare l'iscrizione d'ufficio: in tal caso la pratica viene archiviata.
Modalità di presentazione delle istanze
La richiesta di iscrizione d'ufficio, ai sensi dell'art. 2190 c.c., debitamente firmata e adeguatamente documentata e ben circostanziata, va inviata al Conservatore del Registro delle Imprese:
- mediante posta elettronica certificata PEC (se proviene a nome o per conto di imprese ancora iscritte al Registro Imprese o da liberi professionisti iscritti all'ordine) al seguente indirizzo cciaa@pd.legalmail.camcom.it;
- negli altri casi potrà pervenire anche per posta ordinaria o raccomandata, o via e-mail ordinaria per soggetti non dotati di PEC o consegnata a mano presso l’ufficio Protocollo.
L’ufficio non gestisce segnalazioni anonime (prive di firma e di documento di riconoscimento o di firma digitale) e non opportunamente documentate.
Non vi sono moduli particolari da compilare né costi da sostenere, tuttavia per istanze inviate con PEC o e-mail ordinaria dovranno rispettare le indicazioni riportate nella pagina Contatti e Pec sezione Modalità di spedizione di istanze e documenti alla Camera.
Cancellazione d'ufficio (art. 2191 c.c.)
La cancellazione d'ufficio può essere attivata da qualsiasi interessato, quando un’iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, conseguentemente il Giudice del Registro, sentito l’interessato, ne ordina con decreto la cancellazione.
Il Giudice può:
- ordinare d'ufficio con proprio decreto la cancellazione dell’atto/fatto: in tal caso la pronuncia del Tribunale sarà iscritta d’ufficio al Registro Imprese;
- negare la cancellazione d'ufficio: in tal caso la pratica viene archiviata.
Modalità di presentazione delle istanze
La richiesta di cancellazione d'ufficio, ai sensi dell'art. 2191 c.c., va presenta direttamente al Giudice del Registro presso il Tribunale di Padova.