Imprese di installazione impianti
Istituito il Registro nazionale gas fluororati
Informazioni ed iscrizione telematica su www.fgas.it
Le attività di installazione di impianti sono disciplinate dal D.M. n. 37/2008 (il decreto modifica le disposizioni previste dalla Legge n. 46 del 05.03.1990 nell'ambito di applicazione e nei requisiti tecnico professionali).
Sono soggette alla normativa:
- le imprese che intendono svolgere attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti collocati all’interno di tutti gli edifici e delle relative pertinenze, indipendentemente dalla destinazione d’uso
- le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni, esclusivamente per le attività di installazione di impianti relativi alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti previsti dall’art. 4 del D.M. 37/2008
Gli impianti sono classificati come segue:
- a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli, barriere;
- b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere - dal 28/12/2022, con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 settembre 2022, n. 192, la lett. b) è ampliata, inserendo, fra gli impianti posti al servizio degli edifici, gli «impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonché le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti»;
- c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
- d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
- e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali
- f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, di scale mobili e simili
- g) impianti di protezione antincendio.
Requisiti e Responsabile Tecnico
Non essere sottoposti a misure di prevenzione antimafia
I requisiti tecnico professionali sono alternativamente i seguenti:
- Diploma di laurea in materia tecnica specifica, conseguito presso una Università Statale o legalmente riconosciuta. Diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui DPCM 25/01/2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato A, area 1- efficienza energetica, al Decreto del MIUR 7/09/2011
- Diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, con specializzazione relativa al settore delle attività, seguiti da un periodo di lavoro di almeno due anni continuativi alle dirette dipendenze di un’impresa del settore. Il periodo d’inserimento per l’attività di installazione di impianti idrici e sanitari (lett. d) è di un anno
- Titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente, in materia di formazione professionale congiuntamente ad un periodo di lavoro di almeno quattro anni consecutivi alle dirette dipendenze nell’impresa del settore. Il periodo d’inserimento per l’attività di installazione di impianti idrici e sanitari (lett. d) è di due anni
- Prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di un’impresa abilitata nel ramo di attività, per un periodo non inferiore a tre anni escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto con operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di “specializzato” nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamenti e di manutenzione degli impianti di cui all’art. 1.
- Collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore svolta dal titolare d’impresa o dal socio lavorante o da collaboratore familiare, per un periodo non inferiore a sei anni. Il periodo di collaborazione tecnica continuativa per l’attività di installazione di impianti idrici e sanitari è di 4 anni.
- Avere esercitato professionalmente l’attività di impiantista, in qualità di titolare o socio partecipante al lavoro di impresa del settore (ancorché non più operante) regolarmente iscritta all’Albo Imprese Artigiane o al Registro delle Ditte per una durata non inferiore ad un anno, nel periodo precedente il 13 marzo 1990 (L. 5 gennaio 1996, n. 25 art. 6)
Per un approfondimento sui requisiti tecnico-professionali vedasi scheda SARI: Requisiti tecnico professionali per l'esercizio dell'attività di installazione impianti
Riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero
Per esercitare in Italia, coloro che hanno conseguito la qualifica all'estero (sia in un paese UE che extra-UE) devono farsi riconoscere il titolo dal Ministero dello Sviluppo economico.
Nel sito del Ministero è possibile scaricare i modelli necessari per presentare la richiesta di riconoscimento e le relative istruzioni.
Il responsabile tecnico, preposto all'esercizio di una delle attività rientranti nell'ambito di applicazione del decreto, deve essere preposto con atto formale, ovvero deve avere un “rapporto di immedesimazione con l'impresa”.
Sono considerati “immedesimati” con l’impresa, secondo la normativa in materia e le varie circolari emanate dal Ministero:
- titolare o institore lavorante dell’impresa
- socio lavorante di società di persone (accomandatario in caso di società in accomandita semplice)
- amministratore lavorante di società di capitale
- socio d’opera
- lavoratore dipendente (anche part-time)
- collaboratore familiare
- institore ai sensi dell’art. 2203 del Codice civile (come precisato dal MiSE con parere del 7.2.2017)
- prestatore di lavoro somministrato
- prestatore di lavoro ripartito
La qualifica di titolare/socio/amministratore lavorante è attestata da iscrizione all’INAIL e dalla gestione previdenziale INPS.
Nelle imprese artigiane il soggetto deve essere il titolare o un socio lavorante.
Il responsabile tecnico (se differente da titolare/legale rappresentante) può svolgere tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa (art. 3 comma 2 del D.M. 37/2008).
Per approfondimenti si rinvia al paragrafo 9 della Guida alla compilazione della SCIA impiantisti.
Dichiarazione di conformità degli impianti
Il D.M. n. 37/2008 che regolamenta l’attività di impiantistica all’art. 1 prevede che, al termine dei lavori, l’impresa installatrice sia tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità dei seguenti impianti (definiti all’art. 1 del D.M.):
- impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere (lettera a)
- impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere (lettera b)
- impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali (lettera c)
- impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie (lettera d)
- impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, ventilazione ed aerazione dei locali (lettera e)
- impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili (lettera f)
- impianti di protezione antincendio (lettera g)
La dichiarazione, resa sulla base dei modelli nella versione aggiornata dal decreto del 19/05/2010, deve essere depositata, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, solo presso lo Sportello Unico per l’edilizia del Comune ove ha sede l’impianto, che inoltrerà una copia della dichiarazione di conformità alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione ha sede l’impresa esecutrice dell’impianto. La Camera poi provvede ai conseguenti riscontri con quanto risulta nel registro delle Imprese.
Le imprese installatrici non devono quindi più depositare copie delle dichiarazioni di conformità alla Camera.
WEBINAR : DICO il servizio per la prensetazione online delle dichiarazioni di conformità
DICO parte 1: normativa di riferimento DICO e SUAP e check list strumentale per usare la procedura
DICO parte 2: strumenti di firma rilasciati dal sistema camerale
DICO parte 3: registrazione sul portale impresainungiorno e predisposizione di nuova pratica
DICO parte 4: funzione importa dati da pratica precedente (copia/incolla) e funzione di integrazione per pratiche già spedite al SUAP
Per predisporre e inviare la dichiarazione di conformità accedere al portale www.impresainungiorno.gov.it con Firma digitale (CNS) o SPID.
Il Dichiarante indicato nella pratica dovrà essere dotato di firma digitale per apporre la propria firma alla Dichiarazione di Conformità. Se il Responsabile Tecnico è un soggetto diverso dal dichiarante, anch’esso dovrà apporre la firma digitale alla dichiarazione.
La pratica potrà essere compilata e trasmessa, oltre che dall’impresa installatrice (Titolare o Legale Rappresentante), anche da un professionista o altro soggetto delegato all'interno della piattaforma.
La Dichiarazione di Conformità dovrà comunque essere firmata (con firma digitale) obbligatoriamente dal Titolare o Legale Rappresentante dell’impresa installatrice (Dichiarante) e dal Responsabile Tecnico se soggetto diverso dal Dichiarante.
L'impresa installatrice deve:
- utilizzare il modello previsto dal D.M. 37/2008, modificato dal decreto ministeriale 19/05/2010 (vedi allegati in fondo a questa pagina). Sono considerate regolari sia le dichiarazioni redatte su stampati precompilati, sia dichiarazioni personalizzate dattiloscritte, purché complete di tutti i dati previsti dal decreto
- consegnare allo Sportello Unico del Comune in cui sono stati depositati, oltre alla dichiarazione di conformità in duplice copia, anche il progetto o il certificato di collaudo degli impianti installati
- compilare le dichiarazioni in maniera chiara e leggibile: le dichiarazioni devono essere complete di tutti gli elementi previsti (istruzioni per la compilazione si trovano a fine pagina), possibilmente utilizzando la macchina da scrivere o lo stampatello con calligrafia di facile lettura o un PC, nonché delle firme in originale (o a ricalco) del dichiarante (titolare o legale rappresentante) e del responsabile tecnico nominato ai sensi del D.M. 37/2008, se diverso dal dichiarante.
- verificare la provincia dove ha sede l’impresa: la dichiarazione va inviata infatti alla Camera di Commercio della provincia dove ha sede l’impresa
- le dichiarazioni di conformità delle imprese con sede a Padova vanno inviate alla camera di Commercio di Padova in formato PDF (possibilmente in un unico file) e solo via pec all'indirizzo cciaa@pd.legalmail.camcom.it
- va inviata copia solo della dichiarazione mentre non vanno inviati gli allegati alla dichiarazione
- verificare la leggibilità della dichiarazione che si invia
- se manca la descrizione, anche sommaria, del lavoro svolto, richiedere all’impresa di specificarlo prima di spedire il modello alla Camera di Commercio (non è sufficiente fare solo una croce su trasformazione/ nuovo impianto/ ampliamento senza specificare di che tipo di impianto si tratta)
- verificare che l’indirizzo del luogo dove sono stati fatti i lavori sia il più possibile preciso e chiaramente identificato
- verificare che il modello sia datato e firmato
L'ufficio controlla che:
- la dichiarazione sia stata redatta su un modello conforme a quello ministeriale
- sia completa di tutti i dati obbligatori
- vi sia corrispondenza tra dichiarante (titolare o legale rappresentante) in essa indicato e quanto risulta dall'iscrizione nel Registro Imprese
- vi sia l'eventuale presenza di un Responsabile Tecnico, in persona diversa dal dichiarante
- la dichiarazione contenga entrambe le firme (dichiarante e responsabile tecnico) nei relativi appositi spazi
- l'impresa che ha rilasciato la dichiarazione sia in possesso delle abilitazioni richieste per il tipo di impianto eseguito, in caso contrario verranno applicate le sanzioni previste
Nota Bene
Per queste verifiche non è obbligatoria la firma del committente, in quanto non prevista dalla normativa di cui sopra.
Installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti di energia rinnovabili
L’art. 15 del D. Lgs 28/2011 (come modificato dal D.L. 63/2013, convertito in L. 90/2013) prevede che la qualifica professionale per l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore sia conseguita con il possesso dei requisiti tecnico professionali indicati, alternativamente, alle lettere a), b), c) o d) dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.
Gli installatori di impianti abilitati ai sensi dell'art. 4, c. 1 lettere a), b), c) o d) del DM 37/2008 e in attività alla data del 04/08/2013 (data di entrata in vigore della L. 90/2013), sono automaticamente qualificati a svolgere l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti a fonti rinnovabili (FER).
Anche gli installatori di impianti che hanno ottenuto il riconoscimento delle abilitazioni ai sensi dell'art. 4, c. 1 lettere a), b) o d) del DM 37/2008 e che hanno avviato l'attività dopo il 04/08/2013, sono regolarmente qualificati a svolgere l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti a fonti rinnovabili (FER).
Solo gli installatori di impianti che hanno avviato l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti a fonti rinnovabili (FER) dopo il 04/08/2013 e hanno conseguito la qualifica ai sensi di quanto previsto dall’art.4, comma 1, lett. c) del d.m. 37/2008 (ovvero tramite un attestato in materia di formazione professionale congiuntamente ad un periodo di lavoro presso imprese del settore), devono frequentare con esito positivo un apposito corso di formazione professionale di 80 ore, per svolgere l'attività; il corso di formazione di 80 ore è quindi obbligatorio per tutti i responsabili tecnici che, dopo l’entrata in vigore della normativa (04/08/2013), intendano far valere il requisito di cui alla lett. c, comma 1 dell’art. 4 del D.M. 37/08.
A norma del comma 1, lett. f dell’allegato 4 al D.lgs. 3 marzo 2011 n.28, tutti i responsabili tecnici che svolgono l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti a fonti rinnovabili (FER), devono frequentare, a cadenza triennale, un corso di aggiornamento di 16 ore.
L’impresa ha la facoltà di depositare l'attestato del corso di aggiornamento conseguito dal responsabile tecnico, presentando un'apposita pratica Comunica destinata al Registro delle Imprese.
Compilare il campo Abilitazioni Porfessionali in corrispondenza del nominativo del preposto alla gestione tecnica ai sensi del D.M. 37/08 indicando la seguente frase: DEPOSITO ATTESTATO FER (FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI) - CONSEGUITO IL [...] - VALIDITA’ TRIENNALE.
Allegati:
- attestato FER scansionato in formato PDF/A firmato digitalmente deve essere allegato con codice “98 – documento ad uso interno” con specifica “ATTESTATO FER – C.F. [...] - DATA CONSEGUIMENTO”
La denuncia prevede il pagamento dei soli diritti di segreteria - [vedi Diritti bolli e tariffe].