L'attività di facchinaggio e tutte le attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti sono soggette ad una SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) che va presentata alla Camera di Commercio.

Rientrano nelle attività di facchinaggio quelle di:

  • portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari
  • facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base all'art.21 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni
  • insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari.
Requisiti di onorabilità

Le attività di facchinaggio possono essere esercitate solo dalle imprese che sono in possesso dai seguenti requisiti di onorabilità.

  • assenza di sentenza di condanna penale o di procedimenti per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo non sia intervenuta la riabilitazione
  • assenza di condanna per particolari reati (ad esempio ricettazione, riciclaggio, usura oppure reati di stampo mafioso)
  • mancata comminazione di pena accessoria relativa all’interdizione all’esercizio di attività o di interdizione dagli uffici direttivi delle imprese
  • assenza di contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro.

I requisiti di onorabilità devono essere posseduti:

  • dal titolare-institore (per le imprese individuali)
  • tutti i soci (per le SNC)
  • i soci accomandatari (per le SAS e SAPA)
  • tutti gli amministratori (per ogni altro tipo di società comprese le cooperative)
  • dal preposto alla gestione tecnica


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