Spedizionieri
Definizione di Spedizioniere
Lo spedizioniere è colui che, esclusivamente in forma d’impresa, opera come intermediario tra colui che deve trasportare cose via terra, via mare o via aria (committente o mandante) e colui che effettua il trasporto avvalendosi di mezzi propri o anche di mezzo di altri (vettore o trasportatore) nei limiti della normativa sull’autotrasporto.
Lo spedizioniere svolge tutte le attività connesse alla spedizione e stipula un contratto di spedizione. Il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie (art. 1737 c.c.).
Tutti coloro che, come impresa individuale o in forma societaria, intendono svolgere l'attività di spedizioniere devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla L. 14/11/1941, n. 1442 e dell'art. 76 del d.lgs. 26/3/2010 n. 59.
L'Elenco degli Spedizionieri è stato SOPPRESSO (art. 76 D.lgs 59/2010). Dal 2012 chi intende iniziare l'attività di spedizioniere deve presentare telematicamente la SCIA al Registro Imprese.
Non rientrano nel campo di applicazione dell’attività di spedizioniere di cui alla Legge 1442/1941
- Gli spedizionieri doganali - i soggetti che svolgono quest’attività di cui alla Legge 22 dicembre 1960 n. 1612) sono soggetti accreditati presso le dogane. Lo spedizioniere doganale è colui che munito di apposita “patente” è abilitato al compimento di operazioni doganali presso le dogane di una determinata circoscrizione doganale e deve essere iscritto presso l’Albo professionale istituito con L. 22.12.1960, n. 1612.
- Le Agenzie d’affari in spedizioni e trasporti di cui all’art.115 del TULPS che esercitano l'attività di intermediazione comunque organizzata nell'assunzione e trattazione di affari altrui, nel settore trasporti.
- L’impresa di autotrasporto che esegue materialmente, con mezzi propri, il trasporto delle merci; lo spedizioniere invece “organizza” la spedizione stipulando contratti di trasporto con le imprese (o vettori) che materialmente effettueranno il trasporto (imprese di autotrasporti, compagnie aeree, marittime, ecc.) e compiendo le operazioni accessorie.
- impresa individuale: il titolare e gli eventuali preposti allo svolgimento dell’attività di spedizioniere;
- società, società cooperative, consorzi, associazioni: tutti i legali rappresentanti (presidente, consigliere delegato o, comunque, le persone a cui è conferita la firma sociale; tutti i soci accomandatari di società in accomandita; tutti i soci amministratori di società in nome collettivo; presidente o direttore per le società cooperative e loro consorzi) e gli eventuali preposti allo svolgimento dell’attività di spedizioniere.
In via residuale, e qualora l’impresa societaria svolga una pluralità di attività oltre a quella di spedizioniere, è possibile individuare un amministratore non provvisto dei requisiti professionali sopra descritti, purchè sia stato espressamente e inequivocabilmente delegato ad un ramo d’azienda diverso da quello delle spedizioni(*). In ogni caso il presidente del consiglio di amministrazione o l’amministratore unico della società devono avere necessariamente i requisiti professionali proprio in quanto soggetti dotati della legale rappresentanza complessiva dell’intera impresa societaria.
(*) Si evidenzia che “ovviamente la delega deve essere chiara, nel senso che tale amministratore è appunto delegato alla sola attività extraspedizione, e non ha poteri di rappresentanza nell’ambito dell’attività regolata dalla Legge 1442/1941.” (Parere del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 219516 del 23 ottobre 2012).
In base all’art. 6 della Legge 14 novembre 1941, nr. 1442,così come modificato dall’art. 76 del D.Lgs. 26 marzo 2010, nr. 59, i requisiti sono professionali, morali e finanziari.
Requisiti professionali (alternativi)
- Esperienza Professionale
aver svolto un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività di almeno due anni anche non continuativi nel corso degli ultimi cinque anni antecedenti alla data di presentazione della segnalazione, all’interno di imprese del settore (ovvero impresa di spedizioni o di spedizioni doganali), comprovato da idonea documentazione, in qualità di Presidente del Consiglio d’Amministrazione, Amministratore Delegato, Amministratore Unico, Institore, Socio Amministratore, Socio Accomandatario, Titolare di impresa individuale, Dirigente, Impiegato di primo livello, impiegato di secondo livello (CCNL LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONI)
oppure:
- Titolo di studio
aver conseguito uno dei seguenti titoli di studio:
- diploma di qualifica (triennale) rilasciato da istituti professionali statali in materia commerciale;
- diploma di scuola secondaria di secondo grado (maturità quinquennale) in materia commerciale;
- diploma universitario o di laurea in materie giuridico-economiche;
oppure:
- Riconoscimento del titolo professionale da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (D.Lgs. 206/2007), secondo la procedura indicata nel sito del Ministero (opzione possibile per i soli cittadini che abbiano conseguito il titolo di studio o l’esperienza professionale in un paese dell’Unione Europea diverso dall’Italia o in paese terzo).
- non aver subito condanne per i seguenti delitti: delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a due anni e, nel massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione
- non essere sottoposto a provvedimenti antimafia (v. apposita dichiarazione da compilare)
- non essere in stato di Fallimento, interdetto o inabilitato
1. Requisiti di adeguata capacità finanziaria
Possesso dei requisito di adeguata capacità finanziaria pari ad euro 100.000,00 (limite minimo) comprovato con le seguenti modalità:
- per l’impresa individuale e per le società cooperative:
dal possesso di beni immobili (per un valore catastale complessivo non inferiore ad euro 100.000,00);
oppure
da un deposito vincolato in denaro o tramite titoli di Stato;
oppure
da garanzie fideiussorie rilasciate da compagnie di assicurazioni (polizze fideiussorie) o da aziende di credito (fideiussione bancaria); - per le società o organismi collettivi (escluse le società cooperative):
dall’ammontare del capitale sociale interamente sottoscritto e versato o dall’ammontare del totale dei conferimenti pari almeno ad euro 100.000,00;
oppure
se il capitale sociale o l’ammontare totale dei conferimenti è inferiore ad euro 100.000,00 deve essere integrato fino al limite minimo previsto con garanzie fideiussorie rilasciate da compagnie di assicurazioni (polizze fideiussorie) o da aziende di credito (fideiussioni bancarie).
Avvertenze in merito alla stipula della polizza fideiussorie o della fideiussione bancaria:
Le polizze fideiussorie possono essere rilasciate solo dalle imprese di assicurazioni autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi della legge 10 giugno '82 n. 348, art.1, lett. c.
Nei contratti di fideiussione bancaria o di assicurazione devono essere indicati:
- ente garantito: Camera di commercio nell’ambito della quale è stata stabilita la sede legale dell’impresa;
- causale della garanzia: la garanzia, rilasciata a copertura di eventuali inadempienze alle disposizioni della Legge 14 novembre 1941, n. 1442, s’intende prestata esclusivamente nell’interesse di beneficiari terzi che dovessero subire pregiudizi patrimoniali ed economici in conseguenza di inadempienze di natura professionale in cui lo spedizioniere contraente incorresse nello svolgimento dell’attività;
- somma garantita: fino al raggiungimento del limite minimo previsto.
2. Cauzione
Per l’esercizio dell’attività di spedizioniere, l’impresa è obbligata alla prestazione di un’unica cauzione di euro 258,23 a garanzia delle obbligazioni nascenti dall’esercizio dell’attività in argomento, a favore della Camera di commercio ove l’impresa ha la sede legale e presso la quale ha presentato la SCIA per l’inizio dell’attività.
La cauzione può essere alternativamente prestata:
- in denaro, versata presso la Cassa depositi e prestiti della Tesoreria provinciale dello Stato (Banca d’Italia);
- in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato intestati allo spedizioniere o al portatore, depositati presso la Cassa depositi e prestiti della Tesoreria Provinciale dello Stato (Banca d’Italia);
- tramite una polizza cauzionale;
- tramite una fideiussione bancaria.
Tale cauzione deve essere allegata al modello “Spedizionieri” sezione “Scia” in copia scansionata, con in calce la dichiarazione di conformità all’originale resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000 e sottoscritta dal titolare dell’impresa individuale o dal legale rappresentante dell’impresa societaria.
Svincolo della cauzione
In caso di cessazione dell’attività da parte dell’impresa di spedizioni, dovrà essere utilizzato il riquadro Svincolo della cauzione del Modello Spedizionieri, per richiedere lo svincolo del deposito cauzionale pari all’importo di Euro 258,23 (determinato dall’art. 1 della L. 1138/1949), a favore della CCIAA, versato alla Cassa Depositi e Prestiti della Tesoreria provinciale dello Stato.
ATTENZIONE: i requisiti di adeguata capacità finanziaria e la costituzione del deposito cauzionale si riferiscono all’impresa nel suo complesso, pertanto non devono essere dimostrati con riferimento ad ogni unità locale dell’impresa. Tali requisiti devono essere dimostrati con apposita pratica telematica da presentare alla CCIAA presso cui è iscritta la sede legale dell’impresa anche nel caso in cui l’attività di spedizioniere venga esercitata solo in unità locali separate dalla sede iscritte in CCIAA diverse da quella presso cui è iscritta la sede legale dell’impresa.
Modalità di presentazione della SCIA
Le imprese di spedizione presentano al Registro delle Imprese della Camera di Commercio della provincia dove esercitano l’attività apposita SCIA, corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge, relative anche all’avvenuto deposito cauzionale.
L’impresa che esercita l’attività in più sedi o unità locali presenta una SCIA per ciascuna di esse.
Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l’attività l’impresa nomina almeno un preposto in possesso dei requisiti morali e professionali. L’ufficio del Registro delle Imprese, ricevuta la SCIA, provvede immediatamente ad assegnare la qualifica di impresa di spedizione ed avvia contestualmente le verifiche prescritte.
L’attività può essere legittimamente iniziata dal momento della ricezione della SCIA da parte dell’ufficio del Registro delle Imprese.
Il modello deve essere presentato per via telematica al Registro delle Imprese competente in base al luogo di esercizio dell’attività, utilizzando la procedura della Comunicazione Unica
- Il Titolare di Impresa Individuale e tutti i Legali Rappresentanti di società che iniziano l’attività di spedizioniere devono presentare la SCIA sottoscritta digitalmente (dal titolare dell’impresa individuale o da un amministratore della società, dall’eventuale preposto) all’ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio della provincia dove esercitano l’attività utilizzando la procedura della Comunicazione Unica;
- I preposti che esercitano (in qualità di procuratori) l’attività, per conto dell’impresa, devono compilare la sezione REQUISITI.
- Nella sezione Scia del Modello Spedizionieri deve essere dichiarato di possedere una capacità finanziaria pari a quanto previsto dall’art. 6, comma 3 della L. n. 1442/1941, la cui sussistenza è attestata, per le società (Spa, Srl, Sas, Snc) da un capitale sociale interamente versato di almeno 100.000,00 Euro e, se inferiore a tale limite, da prestazioni integrative, quali fideiussioni (di cui si allega copia), rilasciate da compagnie di assicurazione o da aziende di credito. Per le imprese individuali, l’adeguata capacità finanziaria è comprovata dal possesso di immobili o di un deposito vincolato in denaro o in titoli di Stato, per un valore complessivo non inferiore a 100.000,00 Euro.
- Nella sezione Scia del Modello Spedizionieri l’impresa deve dichiarare di non essere in stato di fallimento.
- copia informatica della fideiussione rilasciata da istituto bancario ed assicurativo, con dichiarazione di conformità all’originale in calce e sottoscrizione digitale del titolare di impresa individuale, del legale rappresentante o dell’amministratore di impresa societaria;
- copia informatica attestante l’effettuato versamento alla Cassa Depositi e prestiti della Tesoreria provinciale dello stato della prevista cauzione pari all’importo di euro 258,23 (determinato dall’art. 1 della Legge 1138/1949), a favore della Cciaa, con dichiarazione di conformità all’originale in calce e sottoscrizione digitale del titolare di impresa individuale, del legale rappresentante o dell’amministratore di impresa societaria
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