Mediatore Marittimo
Riaperto, dall'1/1/2019 e fino al 31/12/2019, il termine per comunicare al RI/REA l'aggiornamento della propria posizione con le informazioni risultanti dagli ex ruoli ed elenchi o per iscriversi nella sezione speciale REA persone fisiche.
Tutte le informazioni sono consultabili nel Supporto Specialistico Registro Imprese
Il mediatore marittimo è chi esercita professionalmente la mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose (art.1 legge n.478/1968).
Per potere esercitare l'attività di mediatore marittimo è necessario:
- per l’attività di mediatore marittimo non abilitato ad esercitare pubblici uffici: avere sostenuto un esame orale e avere presentato la segnalazione certificata d’inizio attività (S.C.I.A.) presso la Provincia ove si esercita l’attività;
- per l’attività di mediatore marittimo abilitato ad esercitare pubblici uffici (cioè, a presiedere alle pubbliche gare per i contratti): avere sostenuto un esame scritto e orale, avere presentato domanda ed avere ottenuto l'iscrizione nella Sezione Speciale del Ruolo Mediatori Marittimi.
L'esercizio della professione di mediatore marittimo è incompatibile con qualunque impiego pubblico (escluso l'impiego pubblico part-time 50%) o privato retribuito, fatta eccezione per l'impiego presso imprese aventi per oggetto della loro attività la mediazione marittima.
Devono:
- avere conseguito il diploma di scuola media inferiore;
- non avere subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria e il commercio, il patrimonio, l’esercizio abusivo della mediazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
- avere superato un esame orale;
- avere effettuato il deposito cauzionale di 258,23;
- avere presentato, la segnalazione certificata d’inizio attività (S.C.I.A.) mediante l'applicazione ComunicaStarweb;
- essere iscritti nel Registro delle Imprese.
L’aver superato i predetti esami non costituisce titolo all’esercizio della professione. E’ necessario che l’interessato presenti la s.c.i.a, e in caso di società, i requisiti devono essere posseduti da tutti i legali rappresentanti, dagli eventuali preposti e da tutti coloro che svolgono a qualsiasi titolo l’attività per conto dell’impresa, ed è necessario vi sia l’iscrizione al registro imprese
Devono:
- essere cittadini italiani o degli altri Paesi dell’Unione Europea;
- avere conseguito il diploma di scuola media inferiore;
- non avere subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria e il commercio, il patrimonio, l’esercizio abusivo della mediazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
- avere superato un esame scritto ed orale;
- avere effettuato il deposito cauzionale di € 516,46;
- essere iscritti nella Sezione speciale del Ruolo Mediatori Marittimi;
- essere iscritti nel Registro delle Imprese.
Gli uffici pubblici riservati ai mediatori marittimi iscritti nella sezione speciale comprendono l'incarico di presiedere alle pubbliche gare per i contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose e ogni altro incarico previsto dal codice civile o da altre leggi.
La Camera di Commercio di Venezia Rovigo, competente territorialmente, provvede almeno una volta all’anno all’espletamento delle prove d’esame assicurando la necessaria massima pubblicità degli avvisi di concorso, innanzitutto mediante la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per il materiale utile all’ esame si veda il sito della Camera di Commercio di Venezia Rovigo competente anche per i candidati residenti nella Provincia di Padova. > approfondisci
Presso la Camera di Commercio di Venezia Rovigo hanno sede le commissioni competenti ad esaminare i candidati residenti o domiciliati professionalmente nelle province di Venezia, Belluno, Padova, Treviso, Rovigo, Verona, Vicenza, Bolzano, Trento, Bergamo, Brescia, Mantova, Pordenone.
Contatti