È agente di commercio chi promuove, sulla base di un incarico stabile e in una o più zone determinate, le vendite di un'impresa attraverso l'acquisizione di ordini di acquisto.

È rappresentante di commercio chi, munito di mandato, conclude affari in nome e per conto dell'impresa mandante.

Come avviare l'attività

L'attività di agente o rappresentante di commercio può venire esercitata mediante presentazione di una SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) telematica al Registro delle Imprese della Camera di Commercio nel cui territorio si intende avviare l'attività. Nella SCIA viene autocertificato il possesso dei requisiti morali e professionali individuati dalla Legge 204/1985 che é necessario possedere.

Il Ruolo agenti e rappresentanti di commercio

Il ruolo è stato soppresso (art. 74 D.Lgs. 59/2010).

Quando l'attività viene esercitata da una società, tutti i legali rappresentanti e/o gli amministratori devono possedere i requisiti morali e professionali previsti dalla legge 204/1985 come modificata dall'art. 74 del D.Lgs. 59/2010.

Requisiti morali
  • non essere stato interdetto o inabilitato
  • non essere stato condannato, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, per i seguenti delitti:
    - delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria ed il commercio, ovvero per il delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
  • non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte con provvedimento definitivo a norma del D.Lgs n. 159/2011, della L. n. 575/1965 e della L. N. 646/1982
  • non essere sottoposto a provvedimenti antimafia (v. apposita dichiarazione da compilare)
Requisiti professionali

Almeno uno dei seguenti (vedi anche approfondimento)

  • possesso del diploma di scuola secondaria di II grado ad indirizzo commerciale (anche diplomi di qualifica triennali) o laurea in materie commerciali o giuridiche
  • aver frequentato, con esito positivo, un corso professionale per agenti e rappresentanti di commercio istituito o riconosciuto dalla Regione (elenco enti organizzatori dei corsi)
  • aver conseguito una delle seguenti esperienze professionali:
    - aver prestato la propria opera per almeno due anni negli ultimi cinque come viaggiatore piazzista o dipendente qualificato addetto al settore vendite o lavoratore di concetto con mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite
    - essere stato dipendente per almeno due anni negli ultimi cinque con mansioni di intermediazione finanziaria presso una Società operante nel settore finanziario, creditizio e fiduciario
    - essere o essere stato titolare/legale rappresentante per almeno due anni negli ultimi cinque di un’impresa commerciale all’ingrosso/dettaglio/somministrazione di alimenti e bevande o di un’impresa artigiana (per la produzione di beni e servizi e con esclusione quindi dell’impresa artigiana di prestazione di servizi)
  • essere iscritto nel soppresso ruolo agenti e rappresentanti di commercio (requisito valido fino al 12/5/2017)
  • essere iscritto nell’apposita sezione Rea come soggetto inattivo
Riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero

Per esercitare in Italia, coloro che hanno conseguito la qualifica all'estero (sia in un paese UE che extra-UE) devono farsi riconoscere il titolo dal Ministero dello Sviluppo economico.
Nel sito Internet del ministero è possibile scaricare i modelli necessari per presentare la richiesta di riconoscimento e le relative istruzioni

Incompatibilità

L'attività di agente o rappresentante non può essere esercitata da:

  • chi è dipendente di imprese, associazioni o enti privati o pubblici (fatta eccezione per i dipendenti pubblici con part-time fino al 50%)
  • chi esercita l'attività di agente d'affari in mediazione o altre attività di mediazione

Pratica Professionale

L’attività qualificante ai fini dell’iscrizione al ruolo può essere stata svolta, oltre che in qualità di dipendente, anche in qualità di titolare dell’impresa o di collaboratore familiare e, nelle società, in qualità di legale rappresentante o amministratore con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Dipendente qualificato al settore vendite

E’ necessario che anche l'impresa da cui il soggetto dipende o della quale è socio, svolga attività di vendita e non semplicemente che il dipendente o socio sia stato addetto al settore commerciale, attività riscontrabile anche in un'impresa che effettua la prestazione di servizi.
Non può essere considerata "vendita di servizi" la prestazione dei propri servizi da parte dell'impresa.
L'attività può essere svolta in qualità di dipendente qualificato addetto al settore vendite o di lavoratore di concetto con mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite.
Le mansioni di direzione ed organizzazione si ritengono implicite, per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, nell'inquadramento adeguatamente documentato nei primi due livelli contrattuali: ad es. 1° e 2° commercio e 6° e 7° industria.

Di conseguenza, esemplificando, si possono verificare i seguenti casi:

  • Il soggetto ha una qualifica dalla quale si desumono le mansioni di addetto alle vendite, come nel caso del commesso. 
    In questo caso è necessario produrre copia delle buste paga con indicazione del livello contrattuale e delle mansioni;
  • Il soggetto ha una qualifica che può comprendere anche le mansioni di vendita (ad es. magazziniere 3° livello). 
    In questo caso è necessario produrre:
    - dichiarazione sostitutiva di atto notorio in relazione allo svolgimento delle mansioni di addetto alle vendite; 
    - copia buste paga con indicazione del livello contrattuale;
    - copia del mansionario o del contratto di lavoro, oppure dichiarazione dell'Ufficio del Lavoro o dell'Ispettorato del Lavoro a prova che le mansioni dichiarate possano essere ricomprese nel livello contrattuale di appartenenza.
  • Il soggetto ha una qualifica generica (es. impiegato IV livello) e quindi è necessario verificare che abbia svolto mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite.
    In questo caso è necessario produrre: 
    - dichiarazione sostitutiva di atto notorio in relazione alle mansioni svolte;
    - copia buste paga con indicazione del livello contrattuale;
    - copia del mansionario o del contratto di lavoro, oppure della scheda professionale.
Attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

E’ considerata abilitante per l’iscrizione.

Attività di collaboratore familiare

E’ considerata abilitante se risulta l’iscrizione previdenziale per due anni negli ultimi cinque.

Apprendistato e contratto di formazione

Non sono validi quale requisito professionale.

Collaborazione coordinata e continuativa, Collaborazione a progetto

Viene valutato caso per caso dall'ufficio Abilitazioni 

Procuratori speciali

Il requisito professionale deve essere posseduto oltre che dai legali rappresentanti, anche dai procuratori speciali (se nominati) se dotati della legale rappresentanza della società di fronte a terzi.

Qualora un soggetto abbia ricoperto la carica di procuratore speciale con legale rappresentanza per due anni negli ultimi cinque all'interno di una società che svolge attività commerciale, ha maturato il requisito professionale.

Soci accomandatari o consiglieri senza legale rappresentanza

Tale attività è abilitante se al soggetto in questione siano stati attribuiti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e l'attività effettivamente svolta nell'ambito della società, documentata in modo idoneo, sia per di più attestata dall'iscrizione all'INPS.

Procacciatori d'affari

Tale attività non è abilitante anche se i soggetti sono regolarmente iscritti al registro delle imprese ed in regola con il versamento dei contributi all'INPS. 

Associato in partecipazione

Attività abilitante se al soggetto sono stati attribuiti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e l'attività effettivamente svolta nell'ambito dell’associazione, documentata in modo idoneo, è per di più attestata dall'iscrizione all'INPS.

Socio non legale rappresentante di s.n.c.

Per il socio di s.n.c. è abilitante l’aver partecipato con mansioni operative all'attività della società per almeno due anni negli ultimi cinque.
L'attività svolta deve essere dimostrata attraverso dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle mansioni svolte e attraverso documentazione attestante il versamento dei contributi I.N.P.S.

Attività artigiana, industriale

E’ abilitante l’attività svolta presso un’impresa di produzione industriale o artigiana anche se non risulta espressamente l’attività di vendita dalla visura del Registro Imprese, in quanto si ritiene implicito che alla produzione sia connessa la vendita.

L'attività di agente o rappresentante di commercio deve essere avviata mediante trasmissione al Registro delle imprese della Camera di Commercio della provincia in cui si va ad avviare l'attività di un'apposita pratica telematica con allegata la SCIA per comprovare il possesso dei prescritti requisiti morali e professionali.
La data inizio dell’attività dichiarata nella pratica Comunica deve coincidere con la data di presentazione della SCIA al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza, secondo quanto previsto dall'art. 49 comma 4 bis della L. 122/2010. 
Se la SCIA è presentata da una società tutti i legali rappresentanti, i preposti (se nominati) e tutti coloro che svolgono l'attività di agenzia e rappresentanza devono essere in possesso dei requisiti.
Per effettuare la SCIA, tutti coloro che intendono esercitare l'attività devono utilizzare il modello “ARC” e il modello intercalare “requisiti” (allegati al DM 26 ottobre 2011) disponibili direttamente nell'applicativo ComunicaStarweb o in altro programma adeguato.
Detti modelli dovranno essere necessariamente allegati all'istanza telematica diretta all'ufficio del Registro delle Imprese. Entrambi i modelli devono essere individuati con il codice documento C34 per il modello “ARC” e C35 per il modello intercalare “Requisiti”; vedi in "MODULI E GUIDE" le note tecniche.

Ulteriore documentazione integrativa
In caso di inizio attività di agente o rappresentante di commercio alla pratica Comunica deve essere anche allegata una copia del mandato sottoscritto dall'impresa mandante.
In caso di unità locale diversa dalla sede legale che svolge anch'essa attività di agenzia o rappresentanza dev'essere nominato il preposto per tale unità.

Modifiche dell’impresa di agente e rappresentante di commercio

L'agente o rappresentante di commercio (impresa individuale o società) ha l'obbligo di comunicare tutte le eventuali variazioni intervenute.

In particolare le società devono comunicare, entro 30 gg. dall'evento, tutte le modifiche per le quali è necessario procedere alla verifica dei requisiti per l'esercizio dell'attività (es. variazione del legale rappresentante e/o del preposto) presentando una pratica telematica con allegato il modello ARC compilato nella sezione “Modifiche” e nella sezione “Requisiti”.

Nota
I soggetti attivi alla data del 12 maggio 2012 che successivamente cessano l’attività, se vogliono mantenere i requisiti devono, entro 90 giorni dalla cessazione presentare richiesta di iscrizione nell'apposita sezione REA.
Se non provvedono nel termine di 90 giorni dovranno documentare nuovamente il possesso dei requisiti e versare la tassa di concessione governativa nel caso riprendano l’attività.

Agenti e rappresentanti di commercio che esercitano l’attivita’ senza essere stati iscritti al ruolo

Tali agenti devono regolarizzare la loro posizione presentando al registro imprese una pratica telematica di variazione indicando nella modulistica che trattasi di regolarizzazione di agente libero.
Alla pratica deve essere allegato il modulo ARC ed eventuali modulo intercalari “requisiti” segnalando i requisiti e segnalando altresì che trattasi di regolarizzazione di agente libero.

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