Skip to content

Log in to the service

What do you get

D. Per poter continuare a svolgere l'attività economica è necessario considerare solo l'attività primaria dell'impresa, o è possibile tenere conto anche dell'attività prevalente e dell'attività secondaria iscritte nel registro delle imprese?

R. Se l'attività prevalente, o l'attività secondaria sono incluse nell'elenco di cui all'allegato 1) del DPCM 22 marzo 2020 l'impresa può continuare la sua attività. In altre parole, non si deve tenere conto solo dell'attività primaria.

D. L'elenco delle attività economiche per le quali è consentita la prosecuzione talvolta si ferma alle prime cifre della codifica Ateco 2007. Se l'impresa svolge un'attività che è iscritta al registro delle imprese con un codice di attività più dettagliato che arriva ad esempio alla quinta cifra, l'impresa è autorizzata a proseguire l'attività?

R. Si: tutte le imprese che svolgono attività economiche incluse in uno dei codici presenti nella Tabella allegata al DPCM 22 marzo 2020 sono autorizzate a proseguire l'attività.

D. Con riferimento all'Allegato 1 del DCPM 22 marzo 2020 è possibile confermare la validità del''interpretazione estensiva che considera come autorizzate ad operare tutte le attività che siano comprese nel codice 49 - TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE.

In particolare si chiede conferma se sono autorizzate ad operare le imprese con codice di attività:

49.4 TRASPORTO DI MERCI SU STRADA E SERVIZI DI TRASLOCO

49.42.0 SERVIZI DI TRASLOCO

49.42.00 SERVIZI DI TRASLOCO PER IMPRESE O FAMIGLIE EFFETTUATI TRAMITE TRASPORTO SU STRADA INCLUSE LE OPERAZIONI DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DI MOBILIA

R. E' stata già fatta una disamina della questione anche con il Ministero dello Sviluppo economico e si conferma che l'indicazione del codice nell'Allegato 1 del DPCM 22 Marzo 2020 della divisione (numero a due cifre - 49 nel caso specifico) intende estesa la deroga a tutti i gruppi (numero a 3 cifre), classi (numero a 4 cifre), categorie (numero a 5 cifre) e sottocategorie (numero a 6 cifre) da essa discendenti

D. In relazione all'art. 1 co. 1 lettera a) del DPCM 22 marzo 2020, si chiede di conoscere la vostra interpretazione relativamente all'inciso "Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal DPCM 11 marzo 2020 e dall'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020."

Il combinato disposto delle varie disposizioni sembrerebbe portare a queste indicazioni di cui si chiede conferma o diversa impostazione:

a) tutte le attività commerciali ricomprese nell' art. 1 co. 1 n. 1) del DPCM 11 marzo 2020 sono consentite ( anche quelle non espressamente richiamate nel DPCM 20 marzo 2020 - vedi ad esempio codice ateco 47.2 e 47.4)

b) tutte le attività di ristorazione e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonche' nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade~ricomprese nell' art. 1 co. 1 n. 2) del DPCM 11 marzo 2020 non sono consentite;

Rimane incerta la questione se sia consentita o meno la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto di cui all'art. 1 co. 1 n. 2) del DPCM 11 marzo 2020.

R. Si, l'attività di sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto continua ad essere consentita ai sensi del DPCM 11 marzo 2020 che dell'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020.

D. Un'attività economica viene considerata autorizzata alla prosecuzione quando il proprio codice Ateco è incluso tra quelli presenti nell'allegato al DPCM 22 marzo 2020 con l'indicazione della divisione (codice Ateco a 2 cifre).

Si chiede se l'autorizzazione si considera estesa anche a tutti i gruppi (codice Ateco a 3 cifre), classi (codice Ateco a 4 cifre), categorie (codici Ateco a 5 cifre) e sottocategorie (codici Ateco a 6 cifre), che discendono dal codice Ateco a 2 cifre.

R. Si tutte le imprese con codici Ateco che discendono da quello ad una cifra o due cifre presenti nell'allegato al DPCM del 22 marzo 2020 sono autorizzate a proseguire l'attività economica.

D. L'attività di "commercio al dettaglio di qualsiasi prodotto effettuato via internet" (codice Ateco 47.91) che era tra quelle consentite ai sensi del DPCM dell'11 marzo 2020, può ancora intendersi tra quelle per le quali è ancora possibile la prosecuzione dell'attività? 

R. Si

Last update

10-01-2023 12:01

Was this page useful to you?